LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 8
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELLE SOCIETA' TERME DI SALSOMAGGIORE SPA E TERME DI CASTROCARO SPA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto regionale alla societa' per azioni "Terme
di Salsomaggiore SpA" con sede a Salsomaggiore Terme (Parma) e alla
societa' "Terme di Castrocaro SpA" con sede a Castrocaro Terme-Terra
del Sole (Forli'-Cesena) aventi per oggetto la valorizzazione e lo
sfruttamento di acque termali, attivita' accessorie e complementari
nonche' la gestione di esercizi pubblici di cura, turistici,
ricreativi alberghieri, gia' di proprieta' del Ministero del Tesoro.
2. La partecipazione nelle societa' per azioni di cui al comma 1 e'
limitata alla quota di capitale sociale trasferito alla Regione a
titolo gratuito dal Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 22 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59 come modificato dall'art. 7 della Legge 15
maggio 1997, n. 127.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 2
Il testo dell'art. 22 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed Enti locali per la riforma della pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa, cosi' come modificato
dall'art. 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo, e' il seguente:
"Art. 22
1. Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative dello
Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e
termali e la vigilanza sulle attivita' relative. Le partecipazioni
azionarie o le attivita', i beni, il personale, i patrimoni, i marchi
e le pertinenze delle aziende termali, gia' inquadrate nel soppresso
Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico
tarantino-campano SpA sono trasferiti a titolo gratuito alle
Regioni, alle Province autonome e ai Comuni nel cui territorio sono
ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui
al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la Regione o la
Provincia autonoma o ai Comuni entro novanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro
del Tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati
gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno
dell'ente interessato al risanamento delle passivita' dei bilanci
delle societa' termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avra' luogo entro sessanta
giorni dalla presentazione del piano.
3. Le Regioni e le Province autonome possono cedere, in tutto o in
parte, le partecipazioni nonche' le attivita', i beni e i patrimoni
ad esse trasferiti ai Comuni interessati, i quali possono altresi'
prevedere forme di gestione attraverso societa' a capitale misto
pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le Regioni o le Province autonome o i Comuni
territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro il
termine indicato al comma 2, il Ministro del Tesoro, anche in deroga
alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' dello
Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la
valorizzazione delle finalita' istituzionali, terapeutiche e curative
delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse
per l'economia generale, nonche' per gli interessi turistici.".