REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 8

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELLE SOCIETA' TERME DI SALSOMAGGIORE SPA E TERME DI CASTROCARO SPA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare ai sensi              
dell'art. 47 dello Statuto regionale alla societa' per azioni "Terme            
di Salsomaggiore SpA" con sede a Salsomaggiore Terme (Parma) e alla             
societa' "Terme di Castrocaro SpA" con sede a Castrocaro Terme-Terra            
del Sole (Forli'-Cesena) aventi per oggetto la valorizzazione e lo              
sfruttamento di acque termali, attivita' accessorie e complementari             
nonche' la gestione di esercizi pubblici di cura, turistici,                    
ricreativi alberghieri, gia' di proprieta' del Ministero del Tesoro.            
2. La partecipazione nelle societa' per azioni di cui al comma 1 e'             
limitata alla quota di capitale sociale trasferito alla Regione a               
titolo gratuito dal Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 22 della           
Legge 15 marzo 1997, n. 59 come modificato dall'art. 7 della Legge 15           
maggio 1997, n. 127.                                                            
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 22 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente              
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle                
Regioni ed Enti locali per la riforma della pubblica Amministrazione            
e per la semplificazione amministrativa, cosi' come modificato                  
dall'art. 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente Misure              
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei                  
procedimenti di decisione e di controllo, e' il seguente:                       
"Art. 22                                                                        
1. Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative dello                
Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e              
termali e la vigilanza sulle attivita' relative. Le partecipazioni              
azionarie o le attivita', i beni, il personale, i patrimoni, i marchi           
e le pertinenze delle aziende termali, gia' inquadrate nel soppresso            
Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico              
tarantino-campano  SpA sono trasferiti a titolo gratuito alle                   
Regioni, alle Province autonome e ai Comuni nel cui territorio sono             
ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui            
al comma 2.                                                                     
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la Regione o la                  
Provincia autonoma o ai Comuni entro novanta giorni decorrenti dalla            
data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro            
del Tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati            
gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno              
dell'ente interessato al risanamento delle passivita' dei bilanci               
delle societa' termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello            
Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avra' luogo entro sessanta            
giorni dalla presentazione del piano.                                           
3. Le Regioni e le Province autonome possono cedere, in tutto o in              
parte, le partecipazioni nonche' le attivita', i beni e i patrimoni             
ad esse trasferiti ai Comuni interessati, i quali possono altresi'              
prevedere forme di gestione attraverso societa' a capitale misto                
pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.                            
4. Nel caso in cui le Regioni o le Province autonome o i Comuni                 
territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro il             
termine indicato al comma 2, il Ministro del Tesoro, anche in deroga            
alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' dello           
Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la                 
valorizzazione delle finalita' istituzionali, terapeutiche e curative           
delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse            
per l'economia generale, nonche' per gli interessi turistici.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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