LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 36
SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA PREMIANTE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro del federalismo fiscale e
dell'adesione al patto di stabilita' e crescita, al fine di
perseguire l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale nei
termini e condizioni di cui all'art. 28 della Legge 23 dicembre 1998,
n. 448, attiva la sperimentazione di un sistema premiante a favore di
quelle Aziende sanitarie regionali che maggiormente si distinguono
nel raggiungimento degli obiettivi ad esse assegnati.
2. A tal fine la Giunta regionale concede finanziamenti alle Aziende
sanitarie per investimenti volti a qualificare le prestazioni, anche
in riferimento alle modalita' di accesso dei cittadini ai servizi,
rimodulando la struttura dell'offerta per le finalita' di equita' e
di efficacia previste dal Piano sanitario regionale 1999-2001, o a
sviluppare l'adozione di strumenti che migliorino il controllo
gestionale e il governo economico aziendale.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448
concernente Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo, e' il seguente:
"Art. 28 - Patto di stabilita' interno
1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sara' disciplinato da
apposita legge sulla base dei principi contenuti nel documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le
Regioni, le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunita'
Montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di
stabilita' e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il
finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il
rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno
lordo. Per i fini del presente articolo, il disavanzo e' calcolato
quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse,
inclusive dei proventi della dismissione di beni immobiliari, e le
uscite finali di parte corrente al netto degli interessi; tra le
entrate non sono considerati i trasferimenti dallo Stato. Si terra'
conto altresi' delle variazioni del gettito dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei
tributi erariali.
2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione
vigente dovra' essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali
del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di
programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due
anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovra'
restare costante. Il disavanzo delle Regioni e delle Province
autonome sara' computato considerando le devoluzioni di tributi
erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione
sara' ottenuta attraverso le seguenti azioni:
a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della
produttivita' e riduzione dei costi nella gestione dei servizi
pubblici e delle attivita' di propria competenza;
b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto
ai valori degli anni precedenti;
c) potenziamento delle attivita' di accertamento dei tributi propri
ai fini di aumentare la base imponibile;
d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei
servizi pubblici a domanda individuale;
e) dismissione di immobili di proprieta' non funzionali allo
svolgimento della attivita' istituzionale.
3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il PIL sara'
sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo,
anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi
derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. Agli enti
che presentano al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, Dipartimento del Tesoro, che si avvale
della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attivita',
piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto
tra il proprio ammontare di debito e il PIL, proiettati su un
orizzonte temporale di almeno cinque anni, sara' consentito il
rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e
prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del
residuo debito; la mancata realizzazione degli obiettivi del piano
comportera' il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti
disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei
trasferimenti erariali.
4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell'ammontare
di debito si applicano distintamente a Regioni a statuto ordinario,
Regioni a statuto speciale, Province autonome e Province e Comuni.
Per le Regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attivita'
regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria.
5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in
corso d'anno si fara' riferimento ai valori di spesa e disavanzo
rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo
periodo dell'anno precedente. Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con
riferimento alle Regioni, alle Province autonome, alle Province con
popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai Comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione economica individua, d'intesa con il Ministero
dell'Interno e con il Ministro per gli Affari regionali, le modalita'
di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli
enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle
spese deve anche verificare la coerenza con le indicazioni
finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione economica, d'intesa con il
Ministero della Sanita', individua le modalita' di rilevazione,
acquisizione e valutazione dei relativi dati.
6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai
precedenti commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-citta' ed
Autonomie locali, su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione economica, del Ministro dell'Interno e del
Ministro per gli Affari regionali, indicano le misure che gli enti
stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.
7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la
corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare
l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' ammininistrativa. Le
Regioni, le Province autonome, le Province e i Comuni verificano tale
corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di
gestione.
8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa
europea per l'accertamento di deficit eccessivo, la sanzione stessa
verra' posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli
obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile,
secondo modalita' da definire in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano e di Conferenza Stato-citta' ed Autonomie locali.
9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del
Servizio sanitario nazionale presentati dalle Regioni per gli
esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni Regione e
Provincia autonoma trasmette al Ministero della Sanita', entro il 20
febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20
gennaio 1999 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la
relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano
della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31
dicembre 1994, nonche' i riepilogativi regionali dei consuntivi delle
Aziende Unita' sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere per
ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995/1997,
accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, con
particolare riferimento a quella per personale, beni e servizi,
assistenza farmaceutica e assistenza convenzionata. Su proposta del
Ministro della Sanita', la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna regione, anche
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa per il
1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella
attribuibile a provvedimenti regionali.
10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in
ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati
economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali
disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da
provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle
responsabilita' regionali, il Ministro della Sanita', di concerto con
il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri
concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi
sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento
allo stato di attuazione del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonche' delle norme e dei provvedimenti
statali volti a garantire il corretto impiego delle risorse e
appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la
stessa procedura sono determinati i tempi e le modalita' di raccolta
e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti
dal vigente ordinamento.
11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano effettua su proposta del Ministro della Sanita', il quale si
avvale dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, la valutazione
della situazione delle singole regioni, individua le Regioni
deficitarie e definisce le linee generali degli interventi di rientro
e di ripiano. Il Ministro della Sanita', sentita la predetta
Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai dati ed
alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attivita' di cui ai
commi precedenti, agli esiti della concertazione al riguardo
intervenuta con le Regioni, alle indicazioni per le azioni di rientro
per le situazioni deficitarie, nonche' al Piano di monitoraggio per
il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della
spesa.
12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della Sanita', il Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e le
singole Regioni stipulano appositi accordi che individuano gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico-gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza, tenuto conto di quanto previsto dal Piano sanitario
nazionale 1998/2000 e dalla normativa vigente. Per le Regioni che
presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre
un programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative
modalita' di attuazione, distinguendo la quota attribuibile a
provvedimenti di carattere nazionale da quella attribuibile a
provvedimenti regionali. Le Regioni per il ripiano del disavanzo a
carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle
aziende sanitarie non destinato ad attivita' assistenziali. Il
Ministro della Sanita', al fine di assicurare il rientro dal deficit
del settore sanitario adotta, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, apposite linee di indirizzo per le Regioni
assicurando, nel rispetto dell'autonomia regionale, adeguati
interventi di supporto tecnico.
13. Il Ministro della Sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per i
Servizi sanitari regionali, adegua il sistema informativo sanitario,
in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale
1998/2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado di
perseguimento dei livelli di assistenza da parte di tutti i soggetti
del servizio sanitario, dell'andamento della spesa, dell'attuazione
degli accordi di cui al comma 12.
14. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica, di concerto con il Ministro della Sanita', previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce,
entro il 31 gennaio 1999, le disponibilita' finanziarie per l'anno
1999. L'1,5 per cento di tali disponibilita' finanziarie e' ripartito
in occasione del riparto delle risorse per il Servizio sanitario
iscritte nel Bilancio dello Stato per l'anno 2000 tra le Regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 12, e hanno dato ad esso
esecuzione, in ragione del grado di attuazione del programma stesso.
In caso di inerzia delle Amministrazioni regionali rispetto
all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione
deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di
intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti
dal presente articolo nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome si provvede con le modalita' stabilite
dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della Legge 27 dicembre
1997, n. 449.
16. Nella determinazione delle spettanze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno
1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione
dell'articolo 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle
rispettive norme di attuazione.
17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e
Regione Siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di
quantificazione delle partite di credito e debito intercorrenti fino
al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli
Affari regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la
Commissione paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 43 dello
Statuto della Regione Siciliana, con apposito provvedimento
legislativo su proposta dei Ministri del Tesoro, del Bilancio e della
Programmrazione economica e delle Finanze.
18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti
pubblici, nonche' l'elaborazione dei conti delle pubbliche
Amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli
adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del
settore pubblico comunicano al Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione economica i dati consuntivi della gestione di
cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.".