REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 36

SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA PREMIANTE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita' e oggetto                                                             
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro del federalismo fiscale e              
dell'adesione al patto di stabilita' e crescita, al fine di                     
perseguire l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale nei           
termini e condizioni di cui all'art. 28 della Legge 23 dicembre 1998,           
n. 448, attiva la sperimentazione di un sistema premiante a favore di           
quelle Aziende sanitarie regionali che maggiormente si distinguono              
nel raggiungimento degli obiettivi ad esse assegnati.                           
2. A tal fine la Giunta regionale concede finanziamenti alle Aziende            
sanitarie per investimenti volti a qualificare le prestazioni, anche            
in riferimento alle modalita' di accesso dei cittadini ai servizi,              
rimodulando la struttura dell'offerta per le finalita' di equita' e             
di efficacia previste dal Piano sanitario regionale 1999-2001, o a              
sviluppare l'adozione di strumenti che migliorino il controllo                  
gestionale e il governo economico aziendale.                                    
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448                      
concernente Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo              
sviluppo, e' il seguente:                                                       
"Art. 28 - Patto di stabilita' interno                                          
1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sara' disciplinato da                
apposita legge sulla base dei principi contenuti nel documento di               
programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le                 
Regioni, le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunita'             
Montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza                
pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di                    
stabilita' e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il               
finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il                   
rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno               
lordo. Per i fini del presente articolo, il disavanzo e' calcolato              
quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse,                 
inclusive dei proventi della dismissione di beni immobiliari, e le              
uscite finali di parte corrente al netto degli interessi; tra le                
entrate non sono considerati i trasferimenti dallo Stato. Si terra'             
conto altresi' delle variazioni del gettito dell'imposta regionale              
sulle attivita' produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei            
tributi erariali.                                                               
2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione               
vigente dovra' essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali             
del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di                 
programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due              
anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovra'               
restare costante. Il disavanzo delle Regioni e delle Province                   
autonome sara' computato considerando le devoluzioni di tributi                 
erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione              
sara' ottenuta attraverso le seguenti azioni:                                   
a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della                      
produttivita' e riduzione dei costi nella gestione dei servizi                  
pubblici e delle attivita' di propria competenza;                               
b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto             
ai valori degli anni precedenti;                                                
c) potenziamento delle attivita' di accertamento dei tributi propri             
ai fini di aumentare la base imponibile;                                        
d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei            
servizi pubblici a domanda individuale;                                         
e) dismissione di immobili di proprieta' non funzionali allo                    
svolgimento della attivita' istituzionale.                                      
3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il PIL sara'           
sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo,           
anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi                    
derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. Agli enti              
che presentano al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della                    
Programmazione economica, Dipartimento del Tesoro, che si avvale                
della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attivita',           
piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto           
tra il proprio ammontare di debito e il PIL, proiettati su un                   
orizzonte temporale di almeno cinque anni, sara' consentito il                  
rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e              
prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del                 
residuo debito; la mancata realizzazione degli obiettivi del piano              
comportera' il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti            
disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei           
trasferimenti erariali.                                                         
4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell'ammontare           
di debito si applicano distintamente a Regioni a statuto ordinario,             
Regioni a statuto speciale, Province autonome e Province e Comuni.              
Per le Regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attivita'           
regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria.              
5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in                
corso d'anno si fara' riferimento ai valori di spesa e disavanzo                
rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo                  
periodo dell'anno precedente. Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e           
della Programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con             
riferimento alle Regioni, alle Province autonome, alle Province con             
popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai Comuni con popolazione            
superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e            
della Programmazione economica individua, d'intesa con il Ministero             
dell'Interno e con il Ministro per gli Affari regionali, le modalita'           
di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli           
enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle             
spese deve anche verificare la coerenza con le indicazioni                      
finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero del Tesoro,             
del Bilancio e della Programmazione economica, d'intesa con il                  
Ministero della Sanita', individua le modalita' di rilevazione,                 
acquisizione e valutazione dei relativi dati.                                   
6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai               
precedenti commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza                    
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-citta' ed                 
Autonomie locali, su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e           
della Programmazione economica, del Ministro dell'Interno e del                 
Ministro per gli Affari regionali, indicano le misure che gli enti              
stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.           
7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la                 
corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare                    
l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' ammininistrativa. Le                  
Regioni, le Province autonome, le Province e i Comuni verificano tale           
corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di               
gestione.                                                                       
8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa                 
europea per l'accertamento di deficit eccessivo, la sanzione stessa             
verra' posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli                   
obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile,           
secondo modalita' da definire in sede di Conferenza permanente per i            
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e            
di Bolzano e di Conferenza Stato-citta' ed Autonomie locali.                    
9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del            
Servizio sanitario nazionale presentati dalle Regioni per gli                   
esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni Regione e               
Provincia autonoma trasmette al Ministero della Sanita', entro il 20            
febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20           
gennaio 1999 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo             
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la             
relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano            
della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31               
dicembre 1994, nonche' i riepilogativi regionali dei consuntivi delle           
Aziende Unita' sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere per                 
ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995/1997,                      
accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, con                 
particolare riferimento a quella per personale, beni e servizi,                 
assistenza farmaceutica e assistenza convenzionata. Su proposta del             
Ministro della Sanita', la Conferenza permanente per i rapporti tra             
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano              
individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna regione, anche                  
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della               
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa per il               
1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella               
attribuibile a provvedimenti regionali.                                         
10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in                 
ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati                     
economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali                     
disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da                  
provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle            
responsabilita' regionali, il Ministro della Sanita', di concerto con           
il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione                     
economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo               
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,                
definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri              
concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi                 
sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento            
allo stato di attuazione del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e                   
successive modificazioni, nonche' delle norme e dei provvedimenti               
statali volti a garantire il corretto impiego delle risorse e                   
appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la               
stessa procedura sono determinati i tempi e le modalita' di raccolta            
e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti           
dal vigente ordinamento.                                                        
11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti             
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di                  
Bolzano effettua su proposta del Ministro della Sanita', il quale si            
avvale dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, la valutazione            
della situazione delle singole regioni, individua le Regioni                    
deficitarie e definisce le linee generali degli interventi di rientro           
e di ripiano. Il Ministro della Sanita', sentita la predetta                    
Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai dati ed           
alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attivita' di cui ai             
commi precedenti, agli esiti della concertazione al riguardo                    
intervenuta con le Regioni, alle indicazioni per le azioni di rientro           
per le situazioni deficitarie, nonche' al Piano di monitoraggio per             
il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della               
spesa.                                                                          
12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della Sanita', il Ministro           
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e le                  
singole Regioni stipulano appositi accordi che individuano gli                  
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio                       
economico-gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di                     
assistenza, tenuto conto di quanto previsto dal Piano sanitario                 
nazionale 1998/2000 e dalla normativa vigente. Per le Regioni che               
presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre             
un programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative           
modalita' di attuazione, distinguendo la quota attribuibile a                   
provvedimenti di carattere nazionale da quella attribuibile a                   
provvedimenti regionali. Le Regioni per il ripiano del disavanzo a              
carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle           
aziende sanitarie non destinato ad attivita' assistenziali. Il                  
Ministro della Sanita', al fine di assicurare il rientro dal deficit            
del settore sanitario adotta, d'intesa con la Conferenza permanente             
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di               
Trento e di Bolzano, apposite linee di indirizzo per le Regioni                 
assicurando, nel rispetto dell'autonomia regionale, adeguati                    
interventi di supporto tecnico.                                                 
13. Il Ministro della Sanita', sentita la Conferenza permanente per i           
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e            
di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per i           
Servizi sanitari regionali, adegua il sistema informativo sanitario,            
in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale                     
1998/2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado di                  
perseguimento dei livelli di assistenza da parte di tutti i soggetti            
del servizio sanitario, dell'andamento della spesa, dell'attuazione             
degli accordi di cui al comma 12.                                               
14. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione                 
economica, di concerto con il Ministro della Sanita', previa intesa             
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le                
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce,              
entro il 31 gennaio 1999, le disponibilita' finanziarie per l'anno              
1999. L'1,5 per cento di tali disponibilita' finanziarie e' ripartito           
in occasione del riparto delle risorse per il Servizio sanitario                
iscritte nel Bilancio dello Stato per l'anno 2000 tra le Regioni che            
hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 12, e hanno dato ad esso           
esecuzione, in ragione del grado di attuazione del programma stesso.            
In caso di inerzia delle Amministrazioni regionali rispetto                     
all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione                
deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di                  
intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.                        
15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti           
dal presente articolo nelle Regioni a statuto speciale e nelle                  
Province autonome si provvede con le modalita' stabilite                        
dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della Legge 27 dicembre             
1997, n. 449.                                                                   
16. Nella determinazione delle spettanze delle Regioni a statuto                
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno            
1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione               
dell'articolo 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle                  
rispettive norme di attuazione.                                                 
17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e              
Regione Siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di                  
quantificazione delle partite di credito e debito intercorrenti fino            
al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli           
Affari regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la             
Commissione paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 43 dello               
Statuto della Regione Siciliana, con apposito provvedimento                     
legislativo su proposta dei Ministri del Tesoro, del Bilancio e della           
Programmrazione economica e delle Finanze.                                      
18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti                  
pubblici, nonche' l'elaborazione dei conti delle pubbliche                      
Amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli                    
adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del                  
settore pubblico comunicano al Ministero del Tesoro, del Bilancio e             
della Programmazione economica i dati consuntivi della gestione di              
cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.".                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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