LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29
NORME PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DAL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le funzioni pubbliche gia' svolte sul territorio regionale dal
Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara, di seguito denominato
"Centro", consorzio a prevalente interesse pubblico, costituito ai
sensi dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono assunte
dalla Regione Emilia-Romagna a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge.
2. Le funzioni di cui al primo comma concernenti in particolare la
promozione delle produzioni ortofrutticole, la statistica delle
produzioni, le informazioni di mercato, le azioni di valorizzazione
qualitativa, di monitoraggio e di controllo, l'assistenza tecnica,
l'informazione e la divulgazione, sono esercitate in conformita' alle
disposizioni contenute nella L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e nelle leggi
regionali relative al settore agricolo.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910,
concernente Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel
quinquennio 1966-1970, e' il seguente:
"Art. 10 - Impianti di interesse pubblico
Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e' autorizzato a
provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse
pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione
e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' alla
realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei
prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti.
L'esecuzione degli impianti puo' essere affidata in concessione agli
enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, a
cooperative o loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli.
Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei
lavori riguardanti tali impianti, si applicano le norme vigenti in
materia di opere pubbliche di bonifica.
La gestione degli impianti e' affidata a cooperative, a loro
consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonche' a consorzi
appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.
La gestione degli impianti di cui al precedente comma puo' essere
affidata anche a societa' per azioni nelle quali i soggetti ivi
indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche
per gli impianti di interesse nazionale di cui all'art. 21, secondo
comma, ultima parte della Legge 2 giugno 1961, n. 454.
Le modalita' da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli
impianti sono stabilite con decreto del Ministro per l'Agricoltura e
le Foreste di concerto con i Ministri per il Tesoro e per l'Industria
e il Commercio.".
Comma 2
2) La L.R. 30 maggio 1997, n. 15 concerne Norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R.
27 agosto 1983, n. 34.