REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 2585

Determinazione tariffe per tipologie di ricoveri ascrivibili alla riabilitazione non estensiva e fissazione decorrenza tariffa prevista per il DRG 323M dalla deliberazione di Giunta regionale 1159/98 relativamente ai rimborsi in assistenza indiretta

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 1159/98 del 20/7/1998           
con la quale e' stato provveduto alla determinazione delle tariffe              
delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture             
pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna,                   
fissando la decorrenza delle stesse all'1/1/1998, fatta eccezione per           
le tariffe relative ad alcune prestazioni individuate ai punti C e D            
delle premesse della deliberazione stessa, la cui decorrenza e' stata           
fissata all'1/8/1998;                                                           
tenuto presente che la deliberazione di cui sopra, al punto 15 del              
dispositivo, rinvia a successivo separato provvedimento la                      
determinazione delle tariffe per le tipologie di ricoveri ascrivibili           
alla riabilitazione non estensiva;                                              
considerato che il rinvio a successivo separato provvedimento si era            
reso opportuno e necessario in quanto in corso di elaborazione ed               
approvazione il piano delle attivita' di riabilitazione nella regione           
Emilia-Romagna, documento programmatorio sui livelli di assistenza              
degli interventi sanitari di riabilitazione e sull'analisi e                    
quantificazione dei bisogni riabilitativi; piano che di conseguenza             
avrebbe portato a riconsiderare le tariffe relative ai ricoveri                 
ascrivibili alla riabilitazione non estensiva, nonche' a                        
riconsiderare anche le tariffe relative alla lungodegenza                       
riabilitativa post-acuzie;                                                      
considerato altresi':                                                           
- che il suddetto piano di attivita' di riabilitazione nella regione            
Emilia-Romagna e' tuttora in corso di elaborazione e che la stesura             
definitiva, e successiva sua approvazione, richiede tempi operativi             
non quantificabili a breve scadenza;                                            
- che in detto piano saranno previsti anche i criteri di                        
autorizzazione e di accreditamento delle strutture eroganti attivita'           
di riabilitazione secondo i livelli di assistenza ed i modelli                  
organizzativi indicati nelle "Linee guida nazionali per la                      
riabilitazione";                                                                
ritenuta pertanto la necessita' della definizione di una specifica              
tariffa per le tipologie di ricoveri ascrivibili alla riabilitazione            
non estensiva, in considerazione del livello assistenziale ed                   
organizzativo che le strutture ospedaliere eroganti trattamenti di              
riabilitazione non estensiva sono tenute ad assicurare, e di fissare            
all'1 agosto 1998 la data di applicazione della nuova tariffa cosi'             
come definita dal presente atto;                                                
richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio regionale n. 804              
del 18/12/1997 con la quale si e' provveduto a ridisciplinare                   
l'assistenza indiretta ospedaliera ed ambulatoriale nella regione               
Emilia-Romagna con decorrenza 1/2/1998;                                         
tenuto presente:                                                                
- che al punto 3 lettera C) del dispositivo della deliberazione di              
cui sopra, si stabilisce che per le prestazioni fruite in assistenza            
indiretta a tutto il 31/1/1998, i relativi rimborsi devono essere               
effettuati a cura delle Aziende Unita' sanitarie locali, nei limiti e           
con le modalita' di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.            
379 del 6/3/1996 avente ad oggetto: "Direttiva sulle modalita'                  
tecniche e procedurali in materia di assistenza sanitaria diretta ed            
indiretta presso strutture private";                                            
- che pertanto, relativamente alla prestazione di litotrissia fruita            
in assistenza indiretta a tutto il 31/1/1998, il rimborso doveva                
ritenersi fissato nei limiti massimi di Lire 2.500.000, cosi' come              
stabilito dalle disposizioni regionali in materia di assistenza                 
indiretta, in vigore fino al 1995, confermate al punto F) della                 
deliberazione della Giunta regionale 379/96 sopracitata;                        
considerato che nel periodo dall'1/2/1998 e fino alla data di                   
adozione della deliberazione 1159/98 di determinazione delle nuove              
tariffe, ai cittadini e' stata data un'informazione errata                      
sull'ammontare del contributo che il Servizio sanitario regionale               
avrebbe loro rimborsato per le prestazioni di litotrissia fruite in             
assistenza indiretta;ritenuto equo, nella salvaguardia del diritto              
del cittadino ad una puntuale e precisa informazione, di non far                
gravare sull'assistito l'onere derivante dalla differenza tra                   
l'ammontare del rimborso di Lire 2.500.000 previsto dalle precedenti            
disposizioni regionali e l'ammontare del rimborso di Lire 1.269.532             
(equivalente al 50% dell'80% del DRG relativo alla litotrissia)                 
previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 1159/98, e di                  
riconoscere pertanto agli assistiti che hanno fruito delle                      
prestazioni di litotrissia in assistenza indiretta a tutto il                   
31/7/1998, il rimborso nei limiti e secondo le modalita' gia'                   
previste dai precedenti richiamati provvedimenti regionali in                   
materia;                                                                        
dato atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.4, comma            
6, della L.R. 19/11/1992, n. 41 e della deliberazione di Giunta                 
regionale n. 254 del 4/7/1995, dalla Responsabile del Servizio                  
Presidi ospedalieri, dr.ssa Maria Lazzarato, in ordine alla                     
regolarita' tecnica della presente deliberazione e dal Direttore                
generale alla Sanita', dott. Francesco Taroni, in ordine alla                   
legittimita' della presente deliberazione;                                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di determinare come segue e con decorrenza 1/8/1998, le tariffe              
per le tipologie di ricoveri ascrivibili alla riabilitazione:                   
a) per i ricoveri di riabilitazione intensiva in presidi o reparti              
che svolgono attivita' di elevata specialita': tariffa pro die MDC              
specifiche di cui all'Allegato 3 al DM 14 dicembre 1994; per le                 
giornate di degenza oltre il sessantesimo giorno, ulteriore riduzione           
del 40%;                                                                        
b) per ricoveri di riabilitazione subintensiva, relativa cioe' a                
trattamenti di disabilita' gravi comportanti, di norma una completa             
non autosufficienza e livelli assistenziali di carattere ospedaliero:           
tariffe MDC specifiche di cui all'Allegato 3 del DM 14 dicembre 1994            
ridotte del 20%; per le giornate di degenza oltre il sessantesimo               
giorno, ulteriore riduzione del 40%, con tariffa comunque non                   
inferiore a Lire 214.000; le tariffe determinate nelle misure di cui            
sopra trovano applicazione anche nei confronti delle prestazioni di             
riabilitazione pneumologica in reparti che trattano le patologie                
pneumotisiatriche;                                                              
c) per ricoveri di riabilitazione estensiva per trattamenti                     
post-acuzie protratti, per trattamenti finalizzati alla prevenzione             
di aggravamenti possibili in disabili stabilizzati e similari, ivi              
compresa la lungodegenza riabilitativa e psichiatrica riabilitativa e           
le prestazioni pneumologiche che di norma non comportano interventi             
riabilitativi di II livello, la valorizzazione della giornata di                
degenza e' di Lire 214.000;                                                     
2) di fissare all'1 agosto 1998 la decorrenza del rimborso                      
nell'ammontare previsto dalla deliberazione di Giunta regionale                 
1159/98 (equivalente al 50% dell'80% della tariffa prevista per il              
DRG 323M relativo alla litotrissia), per le prestazioni di                      
litotrissia regolarmente autorizzate dalle Aziende Unita' sanitarie             
locali e fruite dai cittadini in assistenza indiretta;                          
3) di precisare che fina al 31/7/1998, per le medesime prestazioni,             
trova applicazione il rimborso nei limiti precedentemente fissati e             
confermati al punto F) della deliberazione della Giunta regionale n.            
379 del 6/3/1996.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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