REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1999, n. 453

Nuovi criteri e modalita' per la concessione di contributi ad enti ed associazioni per attivita' a favore di immigrati (art. 17, L.R. 14/90)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- la L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali a favore                
dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione             
della  Consulta regionale dell'emigrazione e  dell'immigrazione",               
all'art. 17 prevede la concessione di contributi a sostegno di                  
attivita' ed iniziative di enti, associazioni  e istituzioni a favore           
degli emigrati emiliano romagnoli, degli immigrati e dei loro                   
familiari;                                                                      
- ai sensi del citato art. 17, i soggetti destinatari di tali                   
contributi sono enti pubblici,  associazioni, organizzazioni ed                 
istituzioni private senza fini di lucro che abbiano una sede                    
permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque              
anni con carattere di continuita' e specificita' a favore degli                 
immigrati;                                                                      
- per le associazioni di immigrati extracomunitari si prescinde dal             
requisito di operativita' da almeno 5 anni;                                     
- con delibera di Giunta 2586/92 erano state approvate direttive per            
la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni per interventi             
ed attivita' in favore di immigrati ed emigrati;                                
considerato che, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17               
della L.R. 14/90, la definizione delle modalita' di presentazione               
delle domande e dei criteri per la concessione dei contributi sono              
demandate alla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale;                 
visto:                                                                          
- la Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme            
sulla condizione dello straniero";                                              
- la delibera di Giunta Regionale n. 2244 del 30 novembre 1998                  
"Approvazione del progetto di legge ôNorme per l'inserimento sociale            
dei cittadini stranieri immigrati'",  proposta al Consiglio                     
Regionale, con cui si intende procedere alla modifica della                     
legislazione regionale in materia;                                              
ritenuto opportuno, in attesa dell'approvazione di una nuova                    
normativa regionale in materia d'immigrazione, modificare in via                
transitoria per l'anno 1999, le modalita' ed i criteri previsti dalla           
citata delibera di Giunta 2586/92 relativamente alla concessione dei            
contributi di cui all'art. 17 della L.R. 14/90, indicando piu'                  
specificamente i soggetti ed i settori d'iniziativa da sostenere in             
via prioritaria;                                                                
acquisito il parere della Consulta  regionale dell'emigrazione e                
dell'immigrazione, espresso dal Comitato esecutivo in data 1 aprile             
1999;                                                                           
visto il parere favorevole della  Commissione consiliare "Sicurezza             
sociale", espresso in data 31 marzo 1999;                                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Politiche sociali, dr. Francesco Cossentino, in merito alla                     
legittimita' della  presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,               
sesto comma, della L.R. 41/92 e della delibera di Giunta 2541/95;               
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale, dr.              
Celeste Franco Giannotti, in merito alla regolarita' tecnica della              
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.           
41/92 e della delibera di Giunta 2541/95;                                       
vista la legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14;                               
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e                  
familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali;                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire che le domande di contributi di cui all'art. 17 della           
L.R. 14/90 per le attivita' a favore degli immigrati dovranno essere            
presentate secondo le modalita' descritte nell'allegato A, facente              
parte integrante del presente atto deliberativo, al Servizio                    
Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale della Regione              
Emilia-Romagna entro il 30 giugno 1999;                                         
2) di applicare le suddette modalita' per il solo anno 1999, per le             
motivazioni espresse in premessa ed in attesa dell'approvazione di              
una nuova normativa regionale  in materia di immigrazione;                      
3) di considerare conseguentemente non piu' vigente quanto disposto             
dalla delibera di Giunta 2586/92 in materia di contributi a favore di           
iniziative per cittadini stranieri  immigrati;                                  
4) di stabilire che la Giunta regionale, con proprio atto                       
deliberativo, provvedera' ad individuare i soggetti a cui concedere i           
contributi, secondo le priorita' e le modalita' indicate nel presente           
atto;                                                                           
5) di concedere i contributi suddetti secondo l'ordine di priorita'             
sottoelencato, privilegiando, in caso  di parita' degli altri                   
requisiti, le associazioni con un maggior numero di immigrati                   
aderenti ed una piu' estesa diffusione territoriale in                          
Emilia-Romagna:                                                                 
a) iniziative promosse congiuntamente da piu'                                   
associazioni/organizzazioni di cittadini stranieri, o da piu'                   
associazioni/organizzazioni di cittadini stranieri ed italiani, o in            
collaborazione con istituzioni pubbliche;                                       
b) associazioni/organizzazioni promosse e composte da cittadini                 
stranieri immigrati, provenienti  da paesi a limitato sviluppo                  
socio-economico;                                                                
c) associazioni/organizzazioni (operanti da almeno cinque anni),                
promosse e composte da cittadini stranieri ed italiani;                         
d) organizzazioni non governative impegnate in progetti di                      
cooperazione allo sviluppo, di rientro nei paesi d'origine, di                  
integrazione dei cittadini stranieri nella realta' italiana o in                
iniziative volte a favorire la crescita di una cultura di                       
cooperazione e solidarieta' internazionale;                                     
6) di stabilire inoltre che per il 1999 le richieste di contributi              
saranno ammesse solamente per iniziative finalizzate all'integrazione           
socio-culturale  dei cittadini stranieri immigrati, nei settori                 
seguenti, indicati in ordine di priorita':                                      
a) attivita' a favore di donne e bambini/e immigrati;                           
b) valorizzazione, promozione, diffusione  delle culture e delle                
lingue d'origine e alfabetizzazione  nei confronti degli adulti;                
c) attivita' sportive (promozione/partecipazione a tornei, gare,                
campionati, corsi ed acquisto delle attrezzature necessarie);                   
d) attivita' informative rivolte principalmente a cittadini stranieri           
(produzione di periodici a stampa, uso di spazi in altri mezzi di               
comunicazione);                                                                 
7) di prevedere che a parita' di condizioni saranno considerati                 
prioritari i programmi di attivita' che interessano il maggior numero           
di persone;                                                                     
8) di stabilire che per il 1999 il contributo massimo concedibile ad            
ogni singolo soggetto e' di Lire 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57) e            
che l'erogazione del finanziamento sara' subordinata alla                       
presentazione (entro 30 giorni dalla data di comunicazione                      
dell'avvenuta assegnazione) di una dichiarazione di avvio o                     
realizzazione dell'iniziativa proposta, unitamente all'invio alla               
Regione della documentazione contabile attestante una spesa minima              
gia' sostenuta o fatturata o comunque addebitata al soggetto                    
richiedente pari almeno al 75% di quella prevista;                              
9) di dare atto che, accertato il rispetto delle procedure di cui al            
punto precedente, il responsabile del Servizio Politiche per                    
l'accoglienza e integrazione sociale provvedera' alla liquidazione              
dei contributi oggetto del presente provvedimento;                              
10) di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell'intera              
documentazione richiesta, il  Direttore generale alle Politiche                 
Sociali potra' disporre la revoca del contributo concesso;                      
11) di stabilire che i soggetti assegnatari dei contributi dovranno             
far pervenire al competente Servizio regionale, entro sei mesi                  
dall'avvenuta erogazione, la documentazione attestante l'attuazione             
delle iniziative finanziate ed una sintesi della rendicontazione                
delle spese effettivamente sostenute;                                           
12) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Modalita' di presentazione delle domande di contributi per interventi           
ed attivita' in favore degli immigrati e delle loro famiglie (art.              
17, L.R. 14/90) (valevoli per l'anno 1999)                                      
Scadenza: 30 giugno 1999.                                                       
Destinatari: enti pubblici, associazioni, organizzazioni ed                     
istituzioni private senza fine di lucro, operanti da almeno 5 anni;             
associazioni di cittadini stranieri immigrati.                                  
Presentazione: le domande vanno presentate o inviate entro il                   
30/6/1999 al Servizio Politiche per l'accoglienza  e l'integrazione             
sociale  della Regione Emilia-Romagna, Via A. Moro  n.38, 40127                 
Bologna, ed alla Amministrazione provinciale in cui ha sede                     
l'associazione/organizzazione richiedente.                                      
Documentazione: alla domanda va allegata la seguente documentazione:            
- programma delle attivita' da realizzare nel 1999, precisando date e           
luoghi di svolgimento;                                                          
- descrizione delle iniziative, delle loro finalita' e dei                      
destinatari a cui si rivolgono;                                                 
- schema dettagliato delle spese previste o gia' sostenute nel 1999;            
- indicazione delle modalita' con cui si prevede di coprire i costi,            
precisando se sono stati richiesti o ricevuti finanziamenti da altre            
pubbliche istituzioni;                                                          
- statuto  dell'associazione/organizzazione/ente che richiede il                
contributo;                                                                     
- una relazione che riassuma l'attivita' svolta nell'ultimo                     
quinquennio (o in un periodo piu' breve per quanto riguarda le                  
associazioni di immigrati extracomunitari).                                     
La mancanza della suddetta documentazione puo' essere motivo di non             
accoglimento della richiesta di finanziamento.                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina