REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 2557

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di Geologia marina - per la realizzazione della Carta geologica del mare Adriatico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.              
32, relative alla "Formazione di una Cartografia regionale" e le                
Leggi 67/88 e 305/89 inerenti la Cartografia geologica nazionale;               
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare la convenzione con il Consiglio nazionale delle                 
ricerche - Istituto di Geologia marina - di Bologna, secondo lo                 
schema allegato alla presente deliberazione della quale ne                      
costituisce parte integrante;                                                   
2) di dare atto che ai sensi della deliberazione di Giunta regionale            
2541/95 il Responsabile del Servizio Cartografico e Geologico                   
provvedera' alla stipula della convenzione;                                     
3) di corrispondere al CNR e nella fattispecie all'"Istituto di                 
Geologia marina" di Bologna la somma di Lire 50.000.000 piu' Lire               
10.000.000 per IVA 20%, secondo le modalita' di cui all'art. 5 e                
sulla base del programma di lavoro svolto, di cui all'art. 2 della              
convenzione allegata;                                                           
4) di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 3) che precede,            
di Lire 60.000.000, registrata con il n. 6461 di impegno, sul                   
Capitolo 03850 "Spese per la formazione di una Cartografia regionale"           
(art.2) del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che e' dotato             
della necessaria disponibilita';5) di dare atto che ai sensi                    
dell'art. 14 della L.R. 40/94 il responsabile del Servizio                      
Cartografico e Geologico provvedera', con propri atti formali, alla             
liquidazione della spesa di cui al punto 4), sulla base                         
dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di cui all'art. 5 della            
convenzione, previa certificazione rilasciata dai tecnici del                   
Servizio Cartografico e Geologico regionale sulla corrispondenza del            
lavoro svolto;                                                                  
(omissis)                                                                       
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto di Geologia              
marina del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna per la                 
realizzazione della Carta geologica del mare Adriatico                          
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di                 
legge,                                                                          
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Responsabile del                   
Servizio Cartografico e Geologico, che interviene nel presente atto             
per dare attuazione alla deliberazione di Giunta  n.2557 del                    
21/12/1998, esecutiva ai sensi di legge;                                        
l'Istituto di Geologia marina del CNR di Bologna nella persona del              
Direttore pro-tempore del suddetto Istituto, prof. Enrico Bonatti;              
premesso:                                                                       
- che la conoscenza fisica e geologica del territorio, nelle sue                
espressioni superficiali e sotterranee, e' una condizione essenziale            
per la sopravvivenza dell'uomo, dei suoi insediamenti, delle sue                
attivita' e delle altre forme di vita organizzate negli ecosistemi;             
- che la cartografia geologica in scala 1:50.000 non ricopre solo               
interesse nazionale ma anche locale, per la redazione, ad esempio, di           
piani di bacino, per la zonizzazione sismica e la costruzione di                
grandi opere ingegneristiche (autostrade, ferrovie, dighe, ecc.);               
- che la Regione Emilia-Romagna nell'ambito dei programmi ambientali            
Legge 67/88 e Legge 305/89 sta realizzando 30 fogli geologici in                
scala 1:50.000 in convenzione con il Servizio Geologico nazionale;              
- che quattro dei trenta fogli geologici da predisporre riguardano la           
costa da Cesenatico al delta del Po compreso una striscia di mare               
larga 1-10 Km.;                                                                 
- che lo studio geologico sia del suolo e del sottosuolo delle                  
pianure che marino richiede una rilevante disponibilita' di mezzi               
economici, rendendosi indispensabili indagini costose quali                     
carotaggi, prospezioni geofisiche, analisi del carbonio 14,                     
palinologiche, ecc. E' quindi fondamentale disporre di                          
professionalita' e di ricercatori particolari, ossia di geologi                 
esperti sia nella stratigrafia fisica del sottosuolo delle pianure              
che nell'esecuzione delle indagini geognostiche sopraddette;                    
- che la fascia costiera e marina rappresenta un'area di notevole               
importanza economica ed ambientale; che per poter comprendere le                
problematiche costiere (erosione, subsidenza, intrusione salina, ecc)           
e marine, e' necessario confrontare e coordinare gli studi del                  
sottosuolo della pianura con quelli rilevati a mare;                            
- che l'Istituto di Geologia marina del CNR di Bologna ha una                   
notevole esperienza nel campo della geologia marina italiana ed                 
estera, inoltre ha acquisito un notevole patrimonio di dati geologici           
del mar Adriatico e sta realizzando una carta geologica marina in               
scala 1:250.000 della fascia marina che va da Pesaro al delta del Po            
nell'ambito del Programma ambientale Legge 67/88 per il Servizio                
Geologico nazionale;                                                            
- che l'Istituto di Geologia marina ha rilevato e predisposto la                
Carta geologica costiera del delta del Po fino a Riccione a                     
completamento dei quattro fogli geologici che la Regione ha avuto in            
affidamento da parte dello Stato;                                               
- che la Regione Emilia-Romagna ha realizzato una Carta geologica di            
sintesi del sottosuolo della Pianura Padana in collaborazione con               
l'ENI-AGIP, potendo utilizzare tutti i dati geofisici prodotti per la           
ricerca mineraria;                                                              
- che l'ENI-AGIP ha dato la sua disponibilita' a collaborare e                  
fornire i dati geofisici che ha prodotto dallo studio in mare                   
Adriatico, per realizzare una Carta geologica del sottosuolo del mare           
Adriatico;                                                                      
- che la Regione Emilia-Romagna, l'Istituto di Geologia marina e                
l'AGIP hanno gia' collaborato ad una ricerca comune (delibera n. 1180           
del 24 maggio 1996) per l'acquisizione dei dati, la sperimentazione             
di metodologie geofisiche e la valutazione del loro impatto                     
ambientale sul fiume Po;                                                        
considerato:                                                                    
- che la Regione ha gia' avviato una collaborazione scientifica e uno           
scambio di dati con l'Istituto di Geologia marina del CNR di Bologna,           
finalizzata al rilevamento geologico dell'area costiera e la parte a            
mare della durata di tre anni (1996/98);                                        
- che l'Istituto di Geologia marina ha dato la sua disponibilita' ad            
interpretare i dati geofisici e di pozzo che saranno messi a                    
disposizione dall'AGIP presso la sede di Milano ed integrarli con i             
suoi dati prodotti in circa 40 anni di ricerca scientifica e                    
realizzare quindi in collaborazione con l'Ufficio Geologico                     
regionale, la Carta geologica del sottosuolo del mare Adriatico                 
adiacente la costa emiliano-romagnola fino ai confini delle acque               
territoriali;                                                                   
- che e' opportuno, nell'interesse delle due parti, regolare i                  
rapporti che derivano da proficua collaborazione;                               
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
Oggetto e soggetti della convenzione                                            
La presente convenzione e' inerente la realizzazione della Carta                
geologica del sottosuolo del mare Adriatico.                                    
La realizzazione della carta in oggetto avverra' alla scala                     
1:250.000.                                                                      
L'Istituto di Geologia marina collaborera' con l'ENI-AGIP e la                  
Regione alla realizzazione della Cartografia geologica dell'area                
relativa alla costa adriatica e marina, secondo un programma di                 
lavoro sottoscritto dalle parti.                                                
Il CNR e la Regione Emilia-Romagna di comune accordo hanno                      
individuato come responsabili scientifici della realizzazione della             
Cartografia geologica marina il dr. Marco Roveri, ricercatore                   
dell'IGM del CNR di Bologna, e il dr. Gianmarco Di Dio dell'Ufficio             
Geologico regionale.                                                            
Art. 2                                                                          
Programma di lavoro                                                             
La Carta geologica marina sara' realizzata mediante l'elaborazione di           
dati in possesso dell'ENI-AGIP e dell'Istituto di Geologia marina del           
CNR di Bologna integrati con nuovi dati che verranno raccolti con               
specifici rilievi marini nella fase finale solo nelle aree piu'                 
problematiche.                                                                  
In particolare si concorda il seguente programma di lavoro per il               
primo anno:                                                                     
a) inventario, valutazione e georeferenzazione di tutti i dati                  
geognostici che saranno resi disponibili dall'ENI-AGIP;                         
b) progetto di fattibilita' e qualita' del lavoro con i dati                    
disponibili;                                                                    
c) integrazione dei dati e ricostruzione della geologia del                     
sottosuolo dell'area del delta del Po, in continuita' con quella                
della pianura.                                                                  
Art. 3                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La realizzazione della carta in oggetto richiedera' circa tre anni di           
lavoro.                                                                         
La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha durata              
massima di un anno ed e' relativa al programma del primo anno di                
attivita'.                                                                      
Al termine dell'anno di collaborazione la Regione e il CNR                      
redigeranno un rendiconto dell'attivita' svolta, sottoscritta dai               
referenti dei due Enti e definiranno il programma di lavoro da                  
svolgere, eventualmente, per l'anno successivo e l'importo del                  
rinnovo della convenzione.                                                      
Art. 4                                                                          
Responsabili della convenzione                                                  
Per l'applicazione della presente convenzione e del suo eventuale               
rinnovo che seguira', per il completamento del progetto, sono                   
individuati quali referenti per parte regionale il dr. Raffaele                 
Pignone dell'Ufficio Geologico regionale e il prof. Enrico Bonatti              
Direttore pro-tempore dell'Istituto di Geologia marina del CNR di               
Bologna. A detti referenti compete altresi' la predisposizione,                 
annualmente di un resoconto sull'andamento della ricerca e del lavoro           
svolto e proporre il programma da svolgere per l'anno successivo.               
Art. 5                                                                          
Importo della convenzione                                                       
Per lo svolgimento del programma di ricerca definito sulla base                 
dell'art. 2 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si            
impegna a corrispondere, a presentazione di regolari fatture, al CNR            
di Bologna, nella fattispecie all'"Istituto di Geologia marina", un             
finanziamento di Lire 50.000.000 piu' IVA 20% per complessive Lire              
60.000.000, somma da utilizzare nel quadro della ricerca prevista               
dalla convenzione:                                                              
- Lire 30.000.000 previa stipula della convenzione, dopo la                     
realizzazione delle attivita' previste alla lettera a) dell'art. 2 e            
previa attestazione di regolarita' e congruita' del lavoro svolto;              
- Lire 30.000.000 al completamento della ricerca in oggetto previa              
attestazione di regolarita' e congruita' della ricerca svolta.                  
Art. 6                                                                          
Responsabilita' civile penale                                                   
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per             
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del CNR                
durante la permanenza presso i propri uffici, salvo i casi di dolo o            
colpa grave. Il CNR esonera e comunque tiene indenne la Regione da              
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad           
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente               
contratto, da parte del proprio personale dipendente.                           
Il CNR, da parte sua, e' sollevato da ogni responsabilita' civile e             
penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale             
della Regione durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi             
di dolo o colpa grave.                                                          
La Regione esonera e comunque tiene indenne il CNR da qualsiasi                 
impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad esso                
derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente                    
contratto, da parte del proprio personale dipendente.                           
Art. 7                                                                          
Proprieta' ed utilizzazione dei dati                                            
La Regione, il CNR e l'ENI-AGIP hanno il diritto di utilizzare per i            
propri fini istituzionali i risultati del lavoro in oggetto della               
presente convenzione.La pubblicazione dei risultati, anche parziali,            
da parte di uno dei partecipanti alla ricerca dovra' essere                     
autorizzata contestualmente dagli altri due Enti.                               
Art. 8                                                                          
Risoluzione per inadempimento                                                   
espressamente convenuto che la presente convenzione si risolve su               
dichiarazione della Regione, qualora il CNR non abbia adempiuto alle            
obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8, e la diffida all'adempimento,             
notificata per lettera raccomandata al CNR sia rimasta senza effetto            
nel termine di 20 giorni.                                                       
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto                   
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente                    
contratto conformemente alle disposizioni di legge.                             
Il CNR si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel caso di           
insorgenze di non prevedibili ed oggettive difficolta' scientifiche             
riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal caso, i                
responsabili del contratto valuteranno congiuntamente l'ammontare che           
la Regione dovra' corrispondere al CNR per l'attivita' fino allora              
svolta.                                                                         
Art. 9                                                                          
Definizione delle controversie                                                  
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia               
possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale                  
vertenza che insorgesse tra le parti relativamente alla validita',              
interpretazione od esecuzione del presente contratto sara' risolta              
mediante arbitrario rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti                 
Codice di procedura civile ad opera di un Collegio di tre arbitri che           
saranno nominati da ciascuna delle parti e il terzo, che fungera' da            
Presidente del Collegio arbitrale, dai primi due o, in caso di                  
disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da            
parte di una dei due contraenti, dal Presidente del Tribunale di                
Bologna.                                                                        
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni              
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.                                
Art. 10                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi                   
dell'art. 5, II comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive              
modifiche.                                                                      
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. B, del DPR 26                
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre               
1982, n. 955.                                                                   
Bologna, li'                                                                    
per la REGIONE  per il CONSIGLIO NAZIONALE                                      
EMILIA-ROMAGNA  DELLE RICERCHE                                                  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO                        
CARTOGRAFICO  DI GEOLOGIA MARINA                                                
E GEOLOGICO  DI BOLOGNA                                                         
Luigi di Bello  Enrico Bonatti                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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