IACP - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

AVVISI DI GARE D'APPALTO

Bando di pubblico incanto per costruzione di un fabbricato per n. 12 alloggi in comune di Bondeno capoluogo "Ex Fornace Grandi"

L'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Ferrara, con               
sede a Ferrara in Corso Vittorio Veneto n. 7 - telefono 0532/230311 e           
fax 0532/207854 indice per venerdi' 17 dicembre 1999 alle ore 10 e              
seguenti, "Pubblico incanto" secondo le norme indicate all'interno              
del presene bando per costruzione di un fabbricato per n. 12 alloggi            
in comune di Bondeno capoluogo "Ex Fornace Grandi".                             
Caratteristiche generali dell'opera                                             
Costruzione di un fabbricato di civile abitazione di due piani piu'             
piano terra adibito a garages e cantine, per complessivi n. 12                  
alloggi, completo di impianti elettrici, idrotermosanitari,                     
servoscala ed opere esterne.                                                    
Tempo utile concesso per dare ultimati i lavori: giorni 420 naturali,           
consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna            
degli stessi.                                                                   
Gli elaborati progettuali esecutivi saranno in visione tutti i giorni           
dalle ore 9 alle ore 13 presso l'UOO Appalti del Servizio Tecnico               
dello IACP, che indichera' dove rivolgersi per ottenere copia dei               
suddetti elaborati progettuali utili per la formulazione                        
dell'offerta.                                                                   
Criteri di aggiudicazione dell'appalto                                          
Massimo ribasso, formulato in unica percentuale, sull'importo delle             
opere a corpo poste a base d'asta, a sensi art. 21 Legge 109/94 e               
successive modificazioni ed integrazioni. Sono ammesse solo offerte             
in ribasso. Verranno escluse le offerte ritenute basse in modo                  
anomalo ex art. 21, 1/bis, Legge 109/94 cosi' come innovato dalla               
Legge 415/98.                                                                   
Importo dei lavori a base d'asta Lire 1.080.000.000 a corpo (Euro               
557.773,45) oltre IVA, di cui Lire 40.000.000 (Euro 20.658,28) per              
oneri riguardanti le misure di sicurezza che non sono soggette a                
ribasso d'asta.                                                                 
Iscrizione ANC: Cat. G1 classifica Lire 1.500.000.000 (Euro                     
774.685,35).                                                                    
Si procedera' all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola            
offerta; in caso di offerte uguali si provvedera' all'aggiudicazione            
a norma del comma 2 dell'art. 77 del RD 23 maggio 1924, n. 827.                 
Modalita' di partecipazione all'appalto                                         
Le ditte interessate dovranno far pervenire "All'Istituto autonomo              
case popolari Ufficio Appalti, Corso Vittorio Veneto n. 7 - 44100 -             
Ferrara" entro le ore 13 del giorno precedente a quello fissato per             
la gara, a mezzo raccomandata espresso o posta celere, e comunque               
esclusivamente tramite il Servizio postale di Stato un plico                    
sigillato contenente i documenti di cui al successivo punto                     
"Documenti richiesti".                                                          
Il plico in questione, a pena di esclusione dalla gara, dovra':                 
1) essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di                  
chiusura;                                                                       
2) recare, oltre all'indirizzo di questo Istituto: - l'oggetto                  
dell'appalto; - l'importo; - il giorno e in cui verra' esperita la              
gara; - il nominativo della ditta concorrente.Non verra' preso in               
esame il plico pervenuto oltre l'ora e la data indicate e/o non a               
mezzo Servizio postale di Stato.                                                
Riunione di concorrenti                                                         
facolta' dei concorrenti presentare offerta ai sensi degli artt. 22 e           
23 del DL 19 dicembre 1991, n. 406 ed artt. 10 e 13 della Legge                 
109/94. Sono richiesti i requisiti ai sensi del combinato disposto              
dall'art. 23 del DLvo 406/91 ed art. 1 del DPCM 55/91. Si specifica             
pertanto che la riunione di imprese e' ammissibile solo del tipo                
orizzontale per cui ciascuna impresa dovra' essere iscritta all'ANC             
per classifica corrispondente ad 1/5 dell'importo dei lavori.                   
Documenti richiesti                                                             
Offerta redatta in lingua italiana su carata da bollo da Lire 20.000            
(Euro 10,33), con indicato il codice fiscale e la partita IVA della             
ditta offerente, dovra', a pena di esclusione dalla gara:                       
1) contenere in misura percentuale il ribasso offerto, cosi' in cifre           
come in lettere (in caso di discordanza sara' valida quella in                  
lettere);                                                                       
2) essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale            
rappresentante dell'impresa.                                                    
L'offerta sara' quindi chiusa in apposita busta che, a pena di                  
esclusione, dovra':                                                             
1) essere sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di                  
chiusura;                                                                       
2) riportare sul fronte il giorno fissato per la gara, il nominativo            
della ditta offerente, l'oggetto della gara d'appalto e l'importo.              
Nella busta contenente l'offerta non devono essere inseriti altri               
documenti.                                                                      
Istanza-dichiarazione in carta da bollo resa dal legale rappresentate           
dell'impresa (corredata da fotocopia semplice di valido documento di            
identita' del sottoscrittore ex art. 4 Legge 15/68) con cui la ditta            
individuale o la capogruppo chiede di partecipare alla gara ed                  
attesta, a pena di esclusione:                                                  
a) di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di              
avere presa conoscenza delle condizioni locali, nonche' di tutte le             
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla             
determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali che                 
possono influire sull'esecuzione dell'opera e di avere tenuto conto             
di tutte queste circostanze nella formulazione dell'offerta medesima;           
b) di avere presa visione degli elaborati progettuali posti a base di           
gara;                                                                           
c) quali opere l'impresa intenda eventualmente subappaltare o cedere            
in cottimo (art. 18 - comma 3 - Legge 19 marzo 1990, n. 55 cosi' come           
modificato dall'art. 9, comma 1, della Legge 415/98). La mancata                
indicazione delle opere da subappaltare non pregiudica l'ammissione             
alla gara ma invalidera' ogni richiesta successiva di subappalto o              
cottimo. In riferimento alle norme che regolano il subappalto per               
tutto quanto non specificatamente indicato nel presente bando si                
rinvia a quanto stabilito dall'art. 34 della Legge 109/94 e                     
successive modificazioni;                                                       
d) che l'offerta e' stata formulata tenendo conto degli oneri                   
previsti per la redazione del Piano di sicurezza di cui all'art. 9,             
Legge 415/98 modificato dall'art. 31, Legge 109/94, piano che dovra'            
essere presentato dall'aggiudicatario prima della stipula del                   
contratto in quanto documento che formera' parte integrante e                   
sostanziale del contratto medesimo, secondo quanto stabilito                    
dall'art. 31, della Legge 109/94. A tale proposito si fa presente che           
ai fini dell'applicazione del DLvo n. 494 del 14/8/1996 la                      
progettazione dell'intervento di cui trattasi e' stata formalmente              
affidata all'ing. Daniele Malucelli, dirigente dell'Istituto, in data           
11/4/1996 con delibera n. 172 e quindi prima dell'entrata in vigore             
della legge stessa in data 24/3/1997. Pertanto, ai fini delle                   
prescrizioni sui "Piani di sicurezza" e sulle norme di sicurezza sui            
cantieri, in conformita' a quanto stabilito dalla "Direttiva                    
cantieri" diramata dal Ministero del Lavoro n. 41 del 18/3/1997,                
valgono le norme previgenti.                                                    
Dichiarazione, resa nelle stesse forme di cui al punto precedente, in           
bollo con cui ciascuna delle ditte partecipanti attesti:                        
a) di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione richiamate               
dall'art. 8, comma 7, Legge 109/94;                                             
b) di non partecipare alla gara in piu' di un'associazione temporanea           
o consorzio di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e) della Legge           
109/94 e successive modificazioni, ovvero di non partecipare                    
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o            
consorzio. I consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c)              
della suddetta legge sono tenuti anche a dichiarare per quali                   
consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi e' fatto divieto             
di partecipare alla gara in qualsiasi forma;                                    
c) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui                  
all'art. 2359 del Codice civile, rispetto ad altra impresa che                  
partecipi alla gara. Nel caso di partecipazione di ditta individuale            
le due dichiarazioni di cui in precedenza potranno essere formulate             
in un unico documento.                                                          
Certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori rilasciato             
dal Ministero Lavori pubblici, per la categoria dei lavori G1 per               
Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35).                                           
consentita la presentazione di copia di tale certificato autenticata            
(art. 14, Legge 4 gennaio 1968, n. 15).                                         
Puo' anche essere presentata dichiarazione sostitutiva, ai sensi                
dell'art. 2, Legge 15/68, sottoscritta dal legale rappresentante                
dell'impresa. Tale dichiarazione sostitutiva dovra' contenere                   
l'indicazione del numero di matricola di iscrizione all'Albo                    
nazionale costruttori, delle categorie e delle classifiche di importo           
per le quali l'impresa interessata e' iscritta, nonche' contenente              
l'indicazione del direttore tecnico.                                            
Deposito cauzionale di Lire 21.600.000 (Euro 11.155,47), pari al 2%             
dell'importo di Lire 1.080.000.000 (Euro 557.773,45), a sensi art. 30           
della Legge 109/94, sara' costituito nei modi previsti per legge. Si            
ricorda, in materia, l'applicazione dell'art. 30, comma 2/bis, della            
Legge 109/94 cosi' come innovato dalla Legge 415/98.                            
Scrittura privata autenticata (in originale o in copia notarile)                
prodotta dalle imprese riunite, a norma dell'art. 13, Legge 109/94 e            
successive modificazioni, con cui viene conferito mandato collettivo            
speciale all'impresa capogruppo. Qualora le concorrenti non producano           
il mandato collettivo, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le           
imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio           
e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse                 
imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza             
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come               
capogruppo, la quale stipulera' il contratto in nome e per conto                
proprio e delle mandanti.                                                       
Avvertanze                                                                      
Comporta l'esclusione dalla gara dell'impresa offerente, la mancata             
presentazione anche di uno solo dei documenti sopracitati, ovvero la            
sua irregolare o incompleta compilazione, o difforme presentazione.             
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente.                 
Si fa presente che in sede di gara si provvedera' all'esclusione                
delle imprese e consorzi che si trovino nelle condizioni di cui                 
all'art. 12, comma 5 e art. 13, comma 4 della Legge 109/94 e                    
successive modifiche.                                                           
L'aggiudicazione definitiva dell'appalto verra' deliberata dal                  
Consiglio di amministrazione dell'Istituto.                                     
L'Istituto, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione             
del contratto per grave inadempimento, applichera' l'art. 10, comma             
1/ter, Legge 109/94 come successivamente modificata.                            
Facolta' dell'appaltatore                                                       
L'offerta presentata si riterra' vincolante per il contraente per il            
termine di giorni 90 dalla data di aggiudicazione provvisoria, in               
sede di gara. La stipula del contratto avverra' successivamente a               
seguito del rilascio della certificazione di legge prevista dall'art.           
10 sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotta dall'art. 7            
della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed                  
integrazioni.                                                                   
Modalita' di finanziamenti e pagamenti                                          
Il lavoro oggetto dell'appalto e' finanziato con i fondi di cui alla            
Legge 457/78 quadriennio 1992/95 fondi ottavo biennio.L'appaltatore             
avra' diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qual                
volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte            
ritenute di cui all'art. 33 del Capitolato generale, avra' raggiunto            
l'importo di Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69). I lavori verranno               
contabilizzati a corpo secondo le prescrizioni del Capitolato                   
speciale d'appalto.                                                             
Oneri a carico dell'impresa appaltatrice                                        
L'assunzione dei costi diretti e indiretti per la stipula del                   
contratto, quali le competenze spettanti all'Istituto, nonche' la               
bollatura prevista per legge del Capitolato speciale d'appalto,                 
computo metrico, elenco prezzi e degli altri documenti allegati.                
L'impresa aggiudicataria e' tenuta al rispetto della Legge 19 marzo             
1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni ed in                    
particolare del comma 11, dell'art. 7, commi 2, 3, 3/bis, 4, 5, 6, 7,           
8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 18, con la precisazione che per quanto               
riguarda il comma 3/bis l'Amministrazione non provvedera' a                     
corrispondere direttamente agli eventuali subappaltatori o cottimisti           
l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, art. 19, Legge 55 - commi           
3 e 4 dell'art. 19.                                                             
La ditta aggiudicataria e' tenuta al rispetto delle disposizioni di             
cui all'art. 1, commi 1 e 2 del DPCM 11 maggio 1991,  n.187.                    
L'impresa, sempre e comunque, e' responsabile e garante degli                   
eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto non sia stato              
autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilita' di cui all'art.           
18, comma 7 della Legge 55/90 e successive modificazioni ed                     
integrazioni, cio' senza pregiudizio degli altri diritti della                  
stazione appaltante.                                                            
In caso di inottemperanza agli obblighi nei confronti dei dipendenti            
dell'impresa aggiudicataria e/o delle eventuali imprese                         
subappaltatrici, la stazione appaltante, previa comunicazione,                  
procedera' ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero           
alla sospensione dei pagamenti di saldo, destinando le somme a                  
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.                          
Dette somme verranno svincolate solo dopo il nulla-osta degli Enti              
assicurativi e previdenziali. Cio' non da' titolo all'impresa a                 
risarcimento alcuno.                                                            
Per quanto riguarda i subappalti si precisa che l'impresa                       
appaltatrice e' soggetta al rispetto delle norme di cui all'art. 21             
della Legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed             
integrazioni.                                                                   
Decadenza iscrizione Albo nazionale costruttori                                 
La decadenza dall'Albo nazionale dei costruttori o l'emanazione di              
provvedimenti di applicazione di una delle misure di prevenzione di             
cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956,  n.1423, daranno                   
facolta' all'istituto di chiedere la risoluzione del contratto gia'             
stipulato.                                                                      
Avvertenza                                                                      
Si ritiene opportuno avvertire che qualsiasi irregolarita'                      
sostanziale e/o formale della documentazione nonche' nella                      
presentazione della stessa, invalida l'offerta rendendola nulla.                
Comunicazione a sensi art. 29, Legge 109/94: il responsabile del                
procedimento per la fase d'attuazione del presente intervento e'                
l'ing. Daniele Malucelli.                                                       
IL DIRETTORE                                                                    
Alfredo Botti                                                                   
Scadenza: 16 dicembre 1999                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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