REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1999, n. 795

L.R. 24/98, art. 4 - Assegnazione e concessione dei finanziamenti di cui all'art. 18 della Legge 61/98 fra i Comuni interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del 1996, per la concessione di contributi ai proprietari di immobili destinati ad abitazione *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- l'art. 18 della Legge 30 marzo 1998, n. 61, che dispone interventi            
a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna                      
danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del 1996;                            
- in particolare il comma 1 del predetto articolo, che assegna ai               
proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati                  
distrutti o comunque non recuperabili, un contributo a fondo perduto            
per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile                  
abitazione, ed il comma 2 del medesimo articolo, che stabilisce un              
contributo a fondo perduto fino al 75% dei danni subiti, con                    
priorita' per le abitazioni principali, al fine del recupero degli              
immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;                        
considerato che, in base al comma 9 del medesimo articolo, i                    
contributi sono concessi nel limite di Lire 28.000.000.000 (pari a              
Euro 14.460.793,17) per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, a cui             
si applica la franchigia stabilita dall'art. 5, comma 1, della stessa           
legge, in ragione di Lire 5.000.000 (pari a Euro 2.582,28) per                  
intervento, ai sensi del comma 7;                                               
visto l'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24, che disciplina la               
concessione dei contributi di cui sopra, rimanda ad una successiva              
delibera di Giunta regionale la determinazione delle tipologie di               
grave danno per le quali possono essere richiesti i contributi                  
suddetti, e impegna i Comuni a recepire le richieste dei privati e a            
trasmettere alla Regione, previ i necessari accertamenti, l'elenco              
dei soggetti aventi titolo a richiedere i contributi in base ai                 
criteri stabiliti dalla citata legge statale;                                   
considerato che:                                                                
- il termine di sessanta giorni originariamente previsto dal comma 3            
dell'art. 4 della legge regionale suddetta, per la presentazione                
delle richieste ai Comuni da parte dei privati, e successivamente               
prorogato dall'art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998, n. 33 di ulteriori             
sessanta giorni, e' definitivamente scaduto in data 5 novembre 1998;            
- che l'importo di Lire 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57) come limite           
massimo per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',                 
previsto dal comma 3 dell'art. 4 della L.R. 24/98, e' stato                     
successivamente elevato a Lire 20.000.000 (pari a Euro 10.239,14)               
dalla predetta L.R. 33/98, essendo richiesta la perizia giurata                 
redatta da professionista abilitato al di sopra di tale importo;                
richiamate le modalita' per la determinazione dei contributi a favore           
degli immobili gravemente danneggiati dai dissesti idrogeologici,               
cosi' come precisate dalla delibera della Giunta regionale n. 1147              
del 13 luglio 1998, esecutiva, e differenziate in base alla                     
localizzazione degli immobili in zona 1 o in zona 2, effettuata con             
la perimetrazione delle aree a rischio di cui alla delibera della               
Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 1998, poi integrata dalla                
deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 1999, n. 309 per                  
Corniglio, tutte esecutive a termine di legge;                                  
rilevato che la suddetta delibera 1147/98, in analogia con l'art. 18,           
comma 2 della Legge 61/98, stabilisce che per le abitazioni                     
secondarie ricadenti in zona 1, il contributo, finalizzato alla                 
demolizione e ricostruzione in altra zona, e' concesso nella misura             
massima del 75% e si applica alla superficie utile abitabile come               
definita dal DM 5 agosto 1994;                                                  
preso atto che, per quanto attiene i danni provocati alle abitazioni            
private dai dissesti idrogeologici considerati, sulla base                      
dell'Ordinanza ministeriale, dall'art. 17, comma 1, della Legge                 
61/98, sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna richieste da parte            
dei sottoindicati Comuni riportanti l'elenco dei soggetti che hanno             
subito gravi danni e che abbiano titolo per ricevere i contributi in            
base alla legge statale e quella regionale con la specificazione per            
ognuno di essi dell'ammontare dei danni, documentazione trattenuta              
agli atti del Servizio competente e dallo stesso verificata per                 
regolarita' contabile e congruita':                                             
- Gaggio Montano, in provincia di Bologna, per la frana di Marano,              
con delibera di Giunta comunale n. 210 del 19/12/1998, con la quale             
si trasmette una richiesta di Lire 364.500.000 (pari a Euro                     
188.248,54);                                                                    
- Vetto, in provincia di Reggio Emilia, per la frana di Groppo, con             
delibera di Giunta comunale n. 14 del 28/1/1999, con cui si trasmette           
una richiesta complessiva di Lire 1.118.250.200 (pari a Euro                    
577.528,03);                                                                    
- Corniglio, in provincia di Parma, con delibera di Giunta comunale             
n. 51 del 29/3/1999, con la quale si trasmette una richiesta                    
complessiva di Lire 10.678.974.193 (pari a Euro 5.515.229,90);                  
preso atto inoltre delle richieste di contributo trasmesse alla                 
Regione da parte dei Comuni ricadenti nei territori delle province di           
Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli' e Rimini, colpite dagli eventi                
alluvionali dell'ottobre e del dicembre 1996, cosi' come riportato              
nell'Allegato "A", parte integrante della presente delibera anch'essa           
completa della documentazione sopraindicata;                                    
rilevato che l'entita' dei danni accertati dai Comuni da' luogo ad un           
contributo, calcolato in base ai criteri di cui all'art. 18 della               
Legge 61/98, quantificato in complessive Lire 20.576.346.152 (pari a            
Euro 10.626.795,93);                                                            
ritenuto pertanto di poter utilizzare la predetta disponibilita' per            
ripartire ai Comuni richiedenti una somma non inferiore al tetto                
massimo del 75% dei danni rilevati;                                             
dato atto che l'art. 14 della L.R. 24/98 apporta le necessarie                  
variazioni al bilancio regionale, prevedendo al Capitolo 48261                  
"Contributi a favore di privati per danni ad immobili ad uso                    
abitativo causati dagli eventi alluvionali e da dissesti                        
idrogeologici (art. 18, commi 1 e 2, Legge 30/3/1998, n. 61) - Mezzi            
statali", uno stanziamento di competenza e di cassa di Lire                     
28.000.000.000 (pari a Euro 14.460.793,17);                                     
vista la L.R. n. 6 del 28/4/1999 ed in particolare l'allegata Tabella           
H);                                                                             
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, secondo                 
comma, della L.R. 31/77 e successive modificazioni e che pertanto               
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto a                  
termine di quanto previsto al punto 5.1.1.1 del dispositivo della               
deliberazione 2541/95;                                                          
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale                         
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,           
in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4,            
sesto comma, della L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta                
regionale 2541/95;                                                              
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmi edilizi, arch. Piero Orlandi, in merito alla regolarita'              
tecnica del presente atto, ai sensi del predetto articolo di legge e            
della sopracitata deliberazione;                                                
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, in merito alla                    
regolarita' contabile del presente atto, ai sensi del predetto                  
articolo di legge e della sopracitata deliberazione;                            
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'area - Qualita' edilizia -            
Sistemi informativi e telematici - Organizzazione,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, sulla base di quanto partitamente indicato in                  
narrativa e che qui si intende integralmente riportato l'assegnazione           
dei finanziamenti in attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2 della Legge           
61/98 fra i Comuni che ne hanno fatto richiesta e in relazione al               
fabbisogno dagli stessi indicato, secondo quanto previsto                       
nell'allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, per           
quanto riguarda i danni cagionati dagli eventi alluvionali per un               
onere finanziario quantificato in Lire 8.875.799.959 (pari a Euro               
4.583.968,12) e, per quanto riguarda i danni dovuti a dissesti                  
idrogeologici, in base alle richieste dei Comuni riportate in                   
premessa e opportunamente parametrate e ricondotte ai criteri di                
legge per un onere finanziario quantificato in Lire 11.700.546.193              
(pari a Euro 6.042.827,80) articolato secondo lo schema seguente:               
Lire     Euro                                                                   
Gaggio Montano (BO)     364.500.000   (188.248,54)                              
Vetto (RE)     657.072.000   (339.349,37)                                       
Corniglio (PR)  10.678.974.193 (5.515.229,90)                                   
2) di concedere a ciascuno dei Comuni elencati le disponibilita'                
finanziarie rilevabili nel suddetto Allegato "A" e nello schema di              
cui al precedente punto 1), per un importo complessivo di Lire                  
20.576.346.152 (pari a Euro 10.626.795,93);                                     
3) di impegnare la somma di Lire 20.576.346.152 (pari a Euro                    
10.626.795,93) registrata al n. 2008 di impegno sul Capitolo 48261              
"Contributi a favore di privati per danni ad immobili ad uso                    
abitativo causati dagli eventi alluvionali e da dissesti                        
idrogeologici (art. 18, commi 1 e 2, Legge 30/3/1998, n. 61) - Mezzi            
statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999, che presenta            
la necessaria disponibilita';                                                   
4) di dare atto che, ad esecutivita' della presente deliberazione, il           
Responsabile del Servizio regionale competente provvedera' con                  
proprio atto formale, ai sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77             
come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94 e dei punti 5.2            
e 5.3 del dispositivo della deliberazione 2541/95, alla liquidazione            
e alla emissione della richiesta del titolo di pagamento in un'unica            
soluzione, di quanto assegnato a ciascun Comune;5) di dare atto                 
altresi' che:                                                                   
a) i Comuni, nell'ambito delle disponibilita' loro concesse, al                 
verificarsi della condizione di cui al precedente punto 4),                     
provvederanno ad assegnare i contributi ai soggetti aventi diritto,             
nel rispetto delle modalita' stabilite dall'art. 4, comma 6, della              
L.R. 24/98 e secondo le disposizioni di calcolo previste dalla stessa           
legge;                                                                          
b) in base all'art. 4, comma 7, della L.R. 24/98, i Comuni dovranno             
trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo dei contributi            
effettivamente erogati e che le somme non erogate dovranno essere               
restituite alla Regione;                                                        
6) di stabilire conseguentemente il termine di 180 giorni dalla fine            
dei lavori eseguiti dai soggetti beneficiari dei contributi, entro il           
quale i Comuni dovranno rendicontare le somme erogate e restituire              
alla Regione quelle non erogate;                                                
7) di stabilire che, in base all'art. 9, comma 2, della L.R. 24/98,             
le somme non utilizzate possano essere destinate dalla Giunta                   
regionale per interventi pubblici connessi agli eventi stessi o per             
far fronte a situazioni di riconosciuto rischio idrogeologico;                  
8) di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel                   
presente provvedimento si rinvia alle disposizioni operative indicate           
nella L.R. 24/98 e successive modificazioni;                                    
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino della Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
(segue Allegato)                                                                

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