REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO V                                                                     
Qualita' dei servizi                                                            
e forme di garanzia per i consumatori                                           
          Art. 25                                                               
Personale                                                                       
1. Nel caso di trasferimento di attivita' concernenti il servizio               
idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani            
dai Comuni, loro Aziende e dai Consorzi ad altri soggetti, pubblici e           
privati, al personale gia' adibito a dette attivita' che passa alle             
dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del Codice civile            
e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui           
all'art. 47, commi da 1 a 4, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428               
secondo quanto disposto dall'art. 34 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29            
e successive modificazioni.                                                     
2. Fuori dei casi previsti al comma 1, in sede di prima attivazione             
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti            
urbani nonche' alla scadenza del periodo di affidamento dei predetti            
servizi, l'impresa subentrante avvia con le organizzazioni sindacali            
le procedure eventualmente previste dai rispettivi contratti                    
collettivi nazionali di lavoro per il passaggio del personale                   
dell'impresa cessante.                                                          
3. L'Agenzia coordina le procedure per il trasferimento del personale           
individuato ai sensi del comma 1 al soggetto gestore con le forme e             
modalita' stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio.              
4. Il personale in servizio negli enti di cui al comma 1 e' soggetto            
alle procedure di trasferimento di cui al presente articolo nel                 
numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione                 
effettuati da ciascun ente. Il personale che non intenda essere                 
trasferito e' tenuto a presentare domanda motivata all'Agenzia entro            
il termine dalla stessa determinato.                                            
5. Qualora i posti dell'organico del gestore del servizio non                   
risultino integralmente ricoperti con il personale soggetto alle                
procedure di trasferimento che non ha presentato la domanda di cui al           
comma 4 si procede, previo confronto con le organizzazioni sindacali            
e tenuto conto prioritariamente del criterio dell'anzianita', al                
trasferimento del restante personale.                                           
6. Il personale non trasferito e' reimpiegato negli enti di                     
appartenenza tenendo conto della specifica professionalita' ovvero              
mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.           
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al                  
personale gia' adibito ad attivita' del servizio idrico integrato               
alla data del 31/12/1992. Il personale adibito alle stesse attivita'            
entrato in servizio in data successiva al 31/12/1992 e' trasferito a            
domanda, da presentarsi all'Agenzia entro lo stesso termine di cui al           
comma 4, solo in presenza di disponibilita' di posti nell'organico              
del gestore tenuto conto del personale che non intende essere                   
trasferito.                                                                     
8. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo e'                    
conservata la posizione giuridica ed economica in essere alla data              
del trasferimento e si applicano i trattamenti previsti dal relativo            
contratto collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi            
aziendali vigenti.                                                              
9. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo ha facolta'           
di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della              
Legge 8 agosto 1991, n. 274 per il mantenimento del trattamento                 
previdenziale in godimento presso l'ente di appartenenza.                       
10. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali,               
individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari              
per il completamento delle procedure di cui al comma 5 di                       
trasferimento del personale.                                                    
NOTE ALL'ART. 25                                                                
Primo comma                                                                     
1) Il testo dell'art. 2112 del codice civile e' il seguente:                    
"Art. 2112 - Trasferimento dell'azienda                                         
In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua           
con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne               
derivano.                                                                       
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i               
crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le              
procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura                
civile il lavoratore puo' consentire la liberazione dell'alienante              
dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.                            
L'acquirente e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e                   
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti            
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano           
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa                
dell'acquirente.                                                                
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di                
usufrutto o di affitto dell'azienda.".                                          
2) Il testo dei commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 47               
della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante Disposizioni per                   
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia               
alle Comunita' Europee (Legge comunitaria per il 1990) e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 47 - Trasferimenti di azienda                                             
1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del                
codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati piu'             
di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne                 
comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle               
rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'articolo           
19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive                  
interessate, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In              
mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione              
deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle             
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La             
comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata             
per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o              
conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:                           
a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;                            
b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i                    
lavoratori;                                                                     
c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.                 
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o              
dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal                   
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e                
l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal                     
ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i                  
soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita            
qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto           
un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o                     
dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente           
articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28           
della Legge 20 maggio 1970, n. 300.                                             
3. I primi tre commi dell'articolo 2112 del codice civile sono                  
sostituiti dai seguenti:                                                        
"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua             
con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne               
derivano.                                                                       
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i               
crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le              
procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura                
civile il lavoratore puo' consentire la liberazione dell'alienante              
dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.                            
L'acquirente e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e                   
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti            
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano           
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa                
dell'acquirente".                                                               
4. Ferma restando la facolta' dell'alienante di esercitare il recesso           
ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il                        
trasferimento d'azienda non costituisce di per se motivo di                     
licenziamento.                                                                  
omissis.".                                                                      
3) Il testo dell'art. 34 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 concernente            
Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche           
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma            
dell'articolo 2, della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il seguente:            
"Art. 34 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di              
attivita'                                                                       
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o            
conferimento di attivita', svolte da pubbliche Amministrazioni, enti            
pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o              
privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si             
applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure           
di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a             
4, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428.".                                      
Nono comma                                                                      
4) Il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 5 della Legge            
8 agosto 1991, n. 274 concernente Acceleramento delle procedure di              
liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed                
integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di           
previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione              
generale degli istituti stessi e' il seguente:                                  
"Art. 5 - Opzioni                                                               
omissis.                                                                        
b)  i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate            
o consortili che transitano a societa' private per effetto di norme             
di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse           
societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.            
omissis.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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