REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

          Art. 24                                                               
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per             
gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31                
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua                  
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 28 aprile 1999  VASCO ERRANI                                           
ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1999                         
NOTE ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione salvo che le               
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 42 del 18 gennaio 1999; oggetto consiliare n. 4908 (VI                       
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 286 in data 4 febbraio 1999;                                         
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e                
Programmazione" in sede referente e in sede consultiva alle                     
Commissioni "Attivita' produttive", "Territorio e Ambiente",                    
"Sicurezza sociale" e "Scuola, Cultura e Turismo".                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8/II.3                 
dell'11 marzo 1999, con relazione scritta del consigliere Ielo;                 
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 marzo 1999,             
atto n. 161/99;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 594/4.1.27/C.G. del           
21 aprile 1999.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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