REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO V                                                                     
Qualita' dei servizi                                                            
e forme di garanzia per i consumatori                                           
          Art. 24                                                               
Comitati consultivi degli utenti                                                
1. Entro centoventi giorni dalla loro costituzione le Agenzie                   
costituiscono Comitati consultivi degli utenti per il controllo della           
qualita', rispettivamente, dei servizi idrici e dei servizi di                  
gestione dei rifiuti urbani.                                                    
2. Su proposta dell'Autorita' di cui all'art. 20, la Giunta sottopone           
al Consiglio regionale una direttiva rivolta alle Agenzie ai fini               
della costituzione dei Comitati consultivi degli utenti. Tale                   
direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla                      
composizione, alle modalita' di costituzione ed al funzionamento dei            
predetti Comitati.                                                              
3. Le Agenzie favoriscono presso gli utenti l'azione del Comitato               
consultivo degli utenti e ne assicurano il funzionamento.                       
4. Il Comitato consultivo degli utenti:                                         
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla                  
qualita' dei servizi;                                                           
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione                  
nell'accesso ai servizi;                                                        
c) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore la presenza di eventuali           
clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di             
una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione                        
all'Autorita' di cui all'art. 20;                                               
d) trasmette all'Autorita' di cui all'art. 20 informazioni                      
statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli                
utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione           
del servizio;                                                                   
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio           
pubblico prevista dall'art. 23;                                                 
f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita' di cui               
all'art. 20.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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