REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO V                                                                     
Qualita' dei servizi                                                            
e forme di garanzia per i consumatori                                           
          Art. 21                                                               
Compiti dell'Autorita'                                                          
1. L'Autorita' opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e           
valutazione e svolge attivita' di valutazione della qualita' dei                
servizi e tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.                
2. L'Autorita' svolge, in particolare, i seguenti compiti:                      
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle             
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima           
trasparenza;                                                                    
b) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio            
pubblico di cui all'art. 23;                                                    
c) segnala la necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli           
atti che regolano il rapporto tra Agenzia e i gestori dei servizi in            
particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze                
degli utenti;                                                                   
d) individua situazioni di criticita' ed irregolare funzionamento dei           
servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di                 
tutela dei consumatori;                                                         
e) definisce indici di produttivita' per la valutazione economica dei           
servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi             
di gestione dei rifiuti urbani;                                                 
f) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in             
materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani;                    
g) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualita' del             
servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti                
preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei              
cittadini;                                                                      
h) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualita' dei                
servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione,                
degli Enti locali, delle Agenzie, dei Comitati consultivi degli                 
utenti di cui all'art. 24;                                                      
i) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici,             
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e sull'attivita' svolta,             
da inviare al Consiglio regionale, agli Enti locali, alle Agenzie e             
agli altri soggetti interessati.                                                
3. L'Autorita' puo' richiedere alle Agenzie ed ai soggetti gestori              
dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani che             
sono tenuti a fornirli, informazioni e documenti sulla loro                     
attivita'.                                                                      
4. L'Autorita' coordina la propria attivita' e collabora con il                 
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche costituito             
ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 36 del 1994. A tal fine possono            
essere stipulate apposite convenzioni.                                          
5. L'Autorita', entro novanta giorni dal suo insediamento, disciplina           
con apposito atto il sistema dei rapporti e delle forme di                      
collaborazione con i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art.           
24, nonche' con le forme associative nelle quali gli utenti ed i                
consumatori siano organizzati.                                                  
6. La relazione annuale dell'Autorita' e' pubblicata nel Bollettino             
Ufficiale della Regione.                                                        
NOTA ALL'ART. 21                                                                
Quarto comma                                                                    
1) Il testo dell'art. 21 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36                      
concernente Disposizioni in materia di risorse idriche e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 21 - Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche             
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo           
9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed                 
all'economicita' del servizio, alla regolare determinazione ed al               
regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal           
Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonche' alla tutela                
dell'interesse degli utenti, e' istituito, presso il Ministero dei              
Lavori Pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse            
idriche, di seguito denominato "Comitato".                                      
2. Il Comitato e' composto da sette membri, nominati con decreto del            
Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro                       
dell'Ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla                     
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e             
quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il              
medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in           
materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche                  
esperienze e conoscenze del settore.                                            
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono             
essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono                 
collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati             
in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del                 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei             
Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e del                 
Tesoro, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri             
del Comitato.                                                                   
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di                
funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica,            
costituita nell'ambito della Direzione generale della Difesa del                
suolo del Ministero dei Lavori Pubblici, nonche' della collaborazione           
delle Autorita' di bacino. Esso puo' richiedere di avvalersi,                   
altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica di altre                       
amministrazioni.                                                                
5. Il Comitato definisce, d'intesa con le Regioni e con le Province             
autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le                  
iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti           
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, anche                   
mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente                   
istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome competenti.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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