LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO V
Qualita' dei servizi
e forme di garanzia per i consumatori
Art. 21
Compiti dell'Autorita'
1. L'Autorita' opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e
valutazione e svolge attivita' di valutazione della qualita' dei
servizi e tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. L'Autorita' svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima
trasparenza;
b) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio
pubblico di cui all'art. 23;
c) segnala la necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli
atti che regolano il rapporto tra Agenzia e i gestori dei servizi in
particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze
degli utenti;
d) individua situazioni di criticita' ed irregolare funzionamento dei
servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di
tutela dei consumatori;
e) definisce indici di produttivita' per la valutazione economica dei
servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi
di gestione dei rifiuti urbani;
f) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in
materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani;
g) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualita' del
servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti
preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei
cittadini;
h) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualita' dei
servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione,
degli Enti locali, delle Agenzie, dei Comitati consultivi degli
utenti di cui all'art. 24;
i) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici,
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e sull'attivita' svolta,
da inviare al Consiglio regionale, agli Enti locali, alle Agenzie e
agli altri soggetti interessati.
3. L'Autorita' puo' richiedere alle Agenzie ed ai soggetti gestori
dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani che
sono tenuti a fornirli, informazioni e documenti sulla loro
attivita'.
4. L'Autorita' coordina la propria attivita' e collabora con il
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche costituito
ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 36 del 1994. A tal fine possono
essere stipulate apposite convenzioni.
5. L'Autorita', entro novanta giorni dal suo insediamento, disciplina
con apposito atto il sistema dei rapporti e delle forme di
collaborazione con i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art.
24, nonche' con le forme associative nelle quali gli utenti ed i
consumatori siano organizzati.
6. La relazione annuale dell'Autorita' e' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
NOTA ALL'ART. 21
Quarto comma
1) Il testo dell'art. 21 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36
concernente Disposizioni in materia di risorse idriche e' il
seguente:
"Art. 21 - Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo
9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed
all'economicita' del servizio, alla regolare determinazione ed al
regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal
Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonche' alla tutela
dell'interesse degli utenti, e' istituito, presso il Ministero dei
Lavori Pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' composto da sette membri, nominati con decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro
dell'Ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e
quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il
medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in
materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche
esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono
essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono
collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati
in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e del
Tesoro, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri
del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica,
costituita nell'ambito della Direzione generale della Difesa del
suolo del Ministero dei Lavori Pubblici, nonche' della collaborazione
delle Autorita' di bacino. Esso puo' richiedere di avvalersi,
altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica di altre
amministrazioni.
5. Il Comitato definisce, d'intesa con le Regioni e con le Province
autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le
iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, anche
mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente
istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome competenti.".