LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO V
Qualita' dei servizi
e forme di garanzia per i consumatori
Art. 20
Autorita' regionale per la vigilanza dei servizi idrici
e di gestione dei rifiuti urbani
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei
servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo
all'applicazione delle tariffe nonche' alla tutela degli utenti e dei
consumatori, e' istituita l'Autorita' regionale per la vigilanza sui
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito
denominata Autorita'.
2. L'Autorita' e' organo monocratico nominato dalla Giunta regionale
previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare
competente. La nomina e' effettuata tra persone dotate di alta e
riconosciuta professionalita' e competenze nel settore dei servizi
pubblici.
3. Il titolare dell'Autorita' dura in carica cinque anni e non puo'
essere riconfermato. Ad esso e' attribuita una indennita' determinata
dalla Giunta regionale in misura non superiore all'indennita'
spettante ai consiglieri regionali.
4. Ferma restando l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 27
maggio 1994, n. 24, non possono essere nominati titolari
dell'Autorita':
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e consiglieri di
Comuni, Province e Comunita' Montane della regione nonche' dipendenti
di tali Enti;
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Agenzie, dei soggetti
gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti
urbani;
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori
del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
5. A pena di decadenza il titolare dell'Autorita' non puo' esercitare
alcuna attivita' professionale o di consulenza in favore delle
Agenzie, di soggetti gestori dei servizi idrici o dei servizi di
gestione dei rifiuti urbani.
6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' si avvale di una
segreteria e dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e sui
servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito dall'art. 22,
costituiti nell'ambito della Direzione generale competente in materia
di ambiente. Puo' inoltre avvalersi di esperti, mediante contratti di
prestazione professionale e di consulenza da proporre alla Giunta
regionale.
NOTA ALL'ART. 20
Quarto comma
1) Il testo del secondo comma dell'art. 4 della L.R. 27 maggio 1994,
n. 24 concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e
della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni
sull'organizzazione regionale e' il seguente:
"Art. 4 - Incompatibilita'
omissis
2. In ogni caso sussiste incompatibilita' con le funzioni di:
a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000
abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero
dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra
giurisdizione speciale;
d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio.".