REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO V                                                                     
Qualita' dei servizi                                                            
e forme di garanzia per i consumatori                                           
          Art. 20                                                               
Autorita' regionale per la vigilanza dei servizi idrici                         
e di gestione dei rifiuti urbani                                                
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei             
servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo             
all'applicazione delle tariffe nonche' alla tutela degli utenti e dei           
consumatori, e' istituita l'Autorita' regionale per la vigilanza sui            
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito                     
denominata Autorita'.                                                           
2. L'Autorita' e' organo monocratico nominato dalla Giunta regionale            
previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare              
competente. La nomina e' effettuata tra persone dotate di alta e                
riconosciuta professionalita' e competenze nel settore dei servizi              
pubblici.                                                                       
3. Il titolare dell'Autorita' dura in carica cinque anni e non puo'             
essere riconfermato. Ad esso e' attribuita una indennita' determinata           
dalla Giunta regionale in misura non superiore all'indennita'                   
spettante ai consiglieri regionali.                                             
4. Ferma restando l'insussistenza delle situazioni di                           
incompatibilita' previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 27           
maggio 1994, n. 24, non possono essere nominati titolari                        
dell'Autorita':                                                                 
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e consiglieri di                
Comuni, Province e Comunita' Montane della regione nonche' dipendenti           
di tali Enti;                                                                   
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Agenzie, dei soggetti            
gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti               
urbani;                                                                         
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori           
del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.               
5. A pena di decadenza il titolare dell'Autorita' non puo' esercitare           
alcuna attivita' professionale o di consulenza in favore delle                  
Agenzie, di soggetti gestori dei servizi idrici o dei servizi di                
gestione dei rifiuti urbani.                                                    
6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' si avvale di una           
segreteria e dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e sui               
servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito dall'art. 22,                  
costituiti nell'ambito della Direzione generale competente in materia           
di ambiente. Puo' inoltre avvalersi di esperti, mediante contratti di           
prestazione professionale e di consulenza da proporre alla Giunta               
regionale.                                                                      
NOTA ALL'ART. 20                                                                
Quarto comma                                                                    
1) Il testo del secondo comma dell'art. 4 della L.R. 27 maggio 1994,            
n. 24 concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e             
della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni                         
sull'organizzazione regionale e' il seguente:                                   
"Art. 4 - Incompatibilita'                                                      
omissis                                                                         
2. In ogni caso sussiste incompatibilita' con le funzioni di:                   
a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio                 
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000                 
abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;            
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare           
qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero               
dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;                       
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra              
giurisdizione speciale;                                                         
d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;                     
e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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