REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

          Art. 19                                                               
1. Per le finalita' di cui all'art. 1 della L.R. 9 luglio 1997, n. 21           
"Finanziamenti di quota parte dei disavanzi delle aziende sanitarie             
regionali relativi agli anni 1996 e precedenti" e con le modalita'              
d'intervento ivi previste, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata,            
a norma di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 11 febbraio 1997,            
n. 21, a contrarre, con oneri a carico del proprio bilancio, mutui o            
prestiti con istituti di credito, da assumere in deroga alle                    
limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per un                
importo complessivo di Lire 400.000.000.000 (Euro 206.582.759,64).              
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei              
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima                 
dell'ammortamento di 15 anni.                                                   
3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti                    
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata           
e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999.                  
4. La Giunta regionale e' autorizzata a  provvedere all'assunzione              
dei mutui predetti con propri  atti deliberativi nei limiti, alle               
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.                    
5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei             
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli                 
stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87698 e 88698 del bilancio           
di previsione per l'esercizio 1999 e per tutta la durata dei mutui.             
La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a             
favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento            
e di interesse dei mutui alle  scadenze stabilite.                              
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui alla             
presente legge, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'                
valutato in annue Lire 42.000.000.000 (Euro 21.691.189,62) a partire            
dall'esercizio finanziario 1999 e fino all'esercizio finanziario                
2013.                                                                           
7. Esso fara' carico ai Capitoli 87698 e 88698, distinti per quota              
interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di                   
previsione a decorrere dal 1999.                                                
8. Nel caso in cui, in sede di contrazioni mutui, le operazioni                 
finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno              
onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in            
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una            
durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti                
sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa                   
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge           
di bilancio.                                                                    
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di                   
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.            
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.                  
NOTE ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 1 della L.R. 9 luglio 1997, n. 21, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 1 - Finalita'                                                             
1. Al fine di assicurare al sistema sanitario regionale una quota di            
risorse finanziarie indispensabili a non compromettere lo svolgimento           
delle attivita' e a consentire la regolare continuita'                          
nell'erogazione dei servizi a favore dei cittadini, la Regione                  
Emilia-Romagna interviene mediante la corresponsione di finanziamenti           
straordinari a parziale copertura dei disavanzi relativi agli anni              
1994 e precedenti nonche' per gli anni 1995 e 1996.".                           
2) Il testo dell'art. 2 del DL 13 dicembre 1996, n. 630, concernente            
Finanziamento dei disavanzi delle Aziende Unita' sanitarie locali al            
31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996,              
convertito con Legge 11 febbraio 1997, n. 21, e' il seguente:                   
"Art. 2                                                                         
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono                
autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci,             
mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga           
alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare            
la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente              
del Servizio sanitario nazionale a tutto il 1994, nonche' per il                
ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996.".                             
Comma 9                                                                         
3) Il testo dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citata alla           
nota all'art. 6, e' riportato alla stessa nota.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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