REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO IV                                                                    
Organizzazione del servizio di gestione                                         
dei rifiuti solidi urbani                                                       
          Art. 19                                                               
Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani                                 
1. I Comuni esprimono il parere sul piano provinciale per la gestione           
dei rifiuti, previsto al comma 4 dell'art. 128 della L.R. n. 3 del              
1999, in sede di Agenzia.                                                       
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del DLgs n. 22 del               
1997, la Regione e le Province assicurano, anche mediante appositi              
accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la             
gestione unitaria dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale                
ottimale. Agli accordi possono partecipare anche le Agenzie di ambito           
per i servizi pubblici di cui alla presente legge.                              
NOTE ALL'ART. 19                                                                
Primo comma                                                                     
1) Il testo dell'art. 128 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante               
Riforma del sistema regionale e locale e' riportato nella nota 1)               
all'art. 15.                                                                    
Secondo comma                                                                   
2) Il testo dell'art. 23 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 concernente            
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui               
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di                 
imballaggio e' riportato nella nota 6) all'art. 1.                              
3) Il testo dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241                      
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e             
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e' il seguente:               
"Art. 15                                                                        
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le                
Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi            
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di               
interesse comune.                                                               
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le                    
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5."                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina