REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

          Art. 18                                                               
1. Per il miglioramento del trasporto pubblico locale la Regione e'             
autorizzata, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 18              
giugno 1998, n. 194, a contrarre mutui per complessive Lire                     
53.500.000.000 (Euro 27.630.444,10), da assumere in deroga alle                 
limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.                       
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del cinque           
per cento annuo, oneri fiscali inclusi, e per la durata massima                 
dell'ammortamento di 14 anni.                                                   
3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti                    
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata           
e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999.                  
4. La Giunta regionale e' autorizzata a  provvedere all'assunzione              
dei mutui predetti con propri  atti deliberativi nei limiti, alle               
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.                    
5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei             
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli                 
stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87725 e 88725 del Bilancio           
di previsione per l'esercizio 1999 e per tutta la durata dei mutui.             
La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a             
favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento            
e di interesse dei mutui alle  scadenze stabilite.                              
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annue Lire 5.446.012.000 (Euro 2.812.630,47) a partire              
dall'esercizio finanziario 1999 e fino all'esercizio finanziario                
2012.                                                                           
7. Esso fara' carico ai Capitoli 87725 e 88725, distinti per quota              
interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di                   
previsione a decorrere dal 1999 e sara' finanziato con quota parte              
del contributo statale previsto, a tal fine, dall'art. 2 della Legge            
18 giugno 1998, n. 194 e nell'ambito del riparto previsto, a favore             
della Regione Emilia-Romagna, dal decreto del Ministero dei Trasporti           
e della Navigazione n. 3636 del 19 novembre 1998.                               
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni             
finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno              
onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in            
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una            
durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti                
sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa                   
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge           
di bilancio.                                                                    
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di                   
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.            
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.                  
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della Legge 18 giugno 1998, n. 194,                     
concernente Interventi nel settore dei trasporti, e' il seguente:               
"Art. 2 - Interventi nel settore del trasporto pubblico locale                  
1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei                   
trasporti pubblici locali, lo Stato concorre alla copertura dei                 
disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994-1996,           
dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle Regioni            
a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data           
di entrata in vigore della presente legge, con un contributo                    
quindicennale pari a Lire 80 miliardi per l'anno 1998 ed a Lire 160             
miliardi a decorrere dall'anno 1999. Tale contributo sara' ripartito:           
a) per il 50 per cento, nella stessa proporzione con la quale e'                
stato attribuito il contributo disposto dal comma 2 dell'articolo 1             
del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con                         
modificazioni, dalla Legge 30 maggio 1995, n. 204, e successive                 
modificazioni; b) per il restante 50 per cento, tra le Regioni a                
statuto ordinario che a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera           
a) conseguano una copertura dei disavanzi inferiore al 30 per cento;            
la ripartizione di tale quota sara' effettuata tra le Regioni aventi            
titolo, in misura proporzionale alla differenza tra il 30 per cento             
dei rispettivi disavanzi certificati e i disavanzi ripianabili con le           
attribuzioni di cui alla lettera a). Il concorso dello Stato opera              
anche nei confronti delle Regioni e degli Enti locali che hanno gia'            
dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al presente                 
comma.                                                                          
2. Il contributo statale che, in relazione al riconoscimento della              
percentuale indicata nel comma 1, eccedesse il 30 per cento dei                 
disavanzi relativi al triennio 1994-1996, e' utilizzato dalle Regioni           
interessate per il miglioramento del trasporto pubblico locale, anche           
per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo.                       
3. Per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del DLgs 19                 
novembre 1997, n. 422 le ferrovie in gestione commissariale                     
governativa, affidate alla societa' Ferrovie dello Stato SpA dalla              
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e le aziende esercenti servizi ad               
impianti fissi di competenza statale in regime di concessione, sono             
autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre               
operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per                  
capitali ed interessi, complessivamente determinati dai limiti di               
impegno quindicennali a carico dello Stato per Lire 70 miliardi per             
l'anno 1999 e Lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il                   
Ministero dei Trasporti e della Navigazione provvede ad erogare                 
direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le                
relative quote di ammortamento.                                                 
4. Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2 della Legge 23                
dicembre 1996, n. 662, puo' essere anticipato per le gestioni                   
commissariali governative gia' ristrutturate ai sensi dello stesso              
articolo 2. Gli accordi di programma di cui al richiamato comma 7               
prevederanno anche il trasferimento alle Regioni interessate delle              
risorse necessarie all'espletamento delle funzioni amministrative               
anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate con decreto             
del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il              
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.             
5. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto             
pubblico locale, le Regioni a statuto ordinario sono autorizzate a              
contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per                
provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto                  
pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonche'                    
all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione              
elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole           
pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone,                    
terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di               
persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di               
Lire 20 miliardi per l'anno 1997, di Lire 146 miliardi per l'anno               
1998 e di Lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire            
con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di                  
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della                       
Programmazione economica.                                                       
6. Le Regioni devono utilizzare una quota non inferiore al cinque per           
cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per                    
finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e           
a basso impatto ambientale. Gli autobus da acquistare devono essere             
rispondenti alle norme tecniche indicate nella proposta di direttiva            
del Parlamento europeo e del Consiglio 98/C 17/01 pubblicata nella              
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. C. 17 del 20 gennaio              
1998.                                                                           
7. Le Regioni possono utilizzare una quota non superiore al cinque              
per cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per                
finanziare l'acquisizione di tecnologie atte a razionalizzare e                 
sviluppare il trasporto pubblico locale.                                        
8. Ai fini del risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 11             
del DLgs 19 novembre 1997, n. 422, con i criteri di cui all'articolo            
11 della Legge 10 aprile 1981, n. 151, la Gestione governativa per la           
navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda o, in mancanza, le           
Regioni territorialmente competenti e la Provincia autonoma di Trento           
sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare                
altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per            
capitali e interessi complessivamente determinati dai limiti di                 
impegno quindicennale a carico dello Stato per Lire 2 miliardi per              
l'anno 1998, 3 miliardi per l'anno 1999 e 20 miliardi per l'anno                
2000. Ai fini del miglioramento del livello tecnico-ambientale del              
servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno, la                 
Regione Lombardia e la Provincia di Perugia sono autorizzate ad                 
effettuare le medesime operazioni nei limiti di impegno, a carico               
dello Stato, per l'anno 2000 rispettivamente di lire un miliardo per            
il lago d'Iseo e lire 1,5 miliardi per il lago Trasimeno. Gli                   
interventi di cui al presente comma sono realizzati dagli attuali               
enti di gestione o, in mancanza, dalle Regioni territorialmente                 
competenti e dalla Provincia autonoma di Trento. Le Regioni,                    
nell'esercizio dei compiti di programmazione dei servizi di trasporto           
lacuali, adottano le proprie decisioni sentiti gli Enti locali                  
territorialmente interessati.                                                   
9. All'articolo 1, comma 163, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662,             
al primo periodo, le parole: "relativi agli esercizi 1995 e 1996"               
sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1995, 1996 e            
1997".                                                                          
10. Al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione               
dello svolgimento delle Universiadi, la Regione Sicilia e'                      
autorizzata a contrarre mutui o altre operazioni finanziarie per                
l'acquisto di autobus con un contributo quindicennale a carico dello            
Stato di lire un miliardo dall'anno 1998.                                       
11. All'articolo 29-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,             
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30,             
sono apportate le seguenti modifiche:                                           
a) al comma 1, dopo le parole: "a fronte della rottamazione" sono               
inserite le seguenti: "o della restituzione della targa e del                   
documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di               
fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o                 
unilaterali di cooperazione o solidarieta' internazionale";                     
b) al comma 2, le parole: "e che consegnino" sono sostituite dalle              
seguenti: "e che effettuino la cessione di cui al comma 1 o                     
consegnino".                                                                    
12. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano                    
pluriennale di attuazione approvato dal Ministro dei Trasporti con              
decreto n. 729(50)380 del 26 giugno 1992, concernente il sistema                
idroviario padano-veneto, di cui all'articolo 3 della Legge 29                  
novembre 1990, n. 380, e' autorizzata la spesa di Lire 20 miliardi              
per l'anno 1997 e di Lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e            
1999.".                                                                         
Comma 7                                                                         
2) Il testo dell'art. 2 della Legge 18 giugno 1998, n. 194, citata              
alla nota 1) al presente articolo, e' riportato alla nota 1) al                 
presente articolo.                                                              
Comma 9                                                                         
3) Il testo dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citata alla           
nota all'art. 6, e' riportato alla stessa nota.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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