LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO IV
Organizzazione del servizio di gestione
dei rifiuti solidi urbani
Art. 17
Piano di ambito per l'organizzazione
del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per la compiuta attuazione del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della
convenzione di cui al comma 1 dell'art. 16, approva il piano di
ambito per l'organizzazione unitaria dei rifiuti urbani. Il piano, in
particolare, definisce:
a) il modello gestionale e organizzativo prescelto;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di
attuazione;
d) gli obiettivi e gli standard di qualita' dei servizi di gestione
dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
e) la tariffa di riferimento articolata con riguardo alle
caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla
qualita' dei servizi da fornire.
2. Nel caso in cui la convenzione abbia la durata prevista al comma 2
dell'art. 16, la stessa e' adeguata secondo le previsioni del piano
di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione l'Agenzia
espleta le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente.