REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO IV                                                                    
Organizzazione del servizio di gestione                                         
dei rifiuti solidi urbani                                                       
          Art. 17                                                               
Piano di ambito per l'organizzazione                                            
del servizio di gestione dei rifiuti urbani                                     
1. Per la compiuta attuazione del servizio di gestione dei rifiuti              
urbani, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della                   
convenzione di cui al comma 1 dell'art. 16, approva il piano di                 
ambito per l'organizzazione unitaria dei rifiuti urbani. Il piano, in           
particolare, definisce:                                                         
a) il modello gestionale e organizzativo prescelto;                             
b) il piano finanziario degli investimenti;                                     
c) il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di               
attuazione;                                                                     
d) gli obiettivi e gli standard di qualita' dei servizi di gestione             
dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;                     
e) la tariffa di riferimento articolata con riguardo alle                       
caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla            
qualita' dei servizi da fornire.                                                
2. Nel caso in cui la convenzione abbia la durata prevista al comma 2           
dell'art. 16, la stessa e' adeguata secondo le previsioni del piano             
di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.                 
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione l'Agenzia             
espleta le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei             
rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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