REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO IV                                                                    
Organizzazione del servizio di gestione                                         
dei rifiuti solidi urbani                                                       
          Art. 16                                                               
Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti                          
1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la                      
frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del             
servizio, l'Agenzia entro un anno dall'istituzione:                             
a) individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e                   
sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonche' i                 
Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, qualora                    
costituiti, le gestioni esistenti che rispondono alle previsioni del            
piano provinciale di gestione nonche' a criteri di efficienza,                  
efficacia ed economicita';                                                      
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non              
individuate ai sensi della lett. a) prevedendo l'affidamento del                
servizio alle gestioni esistenti o a un nuovo soggetto gestore previo           
confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica,                  
economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e              
tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;               
c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una                
convenzione per la gestione del servizio della durata di tre anni.              
2. La convenzione di cui alla lett. c) del comma 1 e' della durata:             
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla             
fusione di almeno due delle gestioni individuate ai sensi della lett.           
a) del comma 1;                                                                 
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il               
servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione               
dell'ambito.                                                                    
3. La Giunta regionale, decorso un anno dall'istituzione dell'Agenzia           
senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui alla                  
lettera c) del comma 1 previa diffida ad adempiere entro trenta                 
giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti             
di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attivita' del            
commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.                      
4. Restano ferme sino alla loro scadenza le concessioni del servizio            
affidate a societa' ed imprese consortili.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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