LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO IV
Organizzazione del servizio di gestione
dei rifiuti solidi urbani
Art. 16
Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti
1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la
frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del
servizio, l'Agenzia entro un anno dall'istituzione:
a) individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e
sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonche' i
Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, qualora
costituiti, le gestioni esistenti che rispondono alle previsioni del
piano provinciale di gestione nonche' a criteri di efficienza,
efficacia ed economicita';
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non
individuate ai sensi della lett. a) prevedendo l'affidamento del
servizio alle gestioni esistenti o a un nuovo soggetto gestore previo
confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica,
economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e
tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;
c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una
convenzione per la gestione del servizio della durata di tre anni.
2. La convenzione di cui alla lett. c) del comma 1 e' della durata:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla
fusione di almeno due delle gestioni individuate ai sensi della lett.
a) del comma 1;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il
servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione
dell'ambito.
3. La Giunta regionale, decorso un anno dall'istituzione dell'Agenzia
senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui alla
lettera c) del comma 1 previa diffida ad adempiere entro trenta
giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti
di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attivita' del
commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
4. Restano ferme sino alla loro scadenza le concessioni del servizio
affidate a societa' ed imprese consortili.