LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO IV
Organizzazione del servizio di gestione
dei rifiuti solidi urbani
Art. 15
Servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende, in
particolare, lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle
piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e
allo smaltimento.
2. L'Agenzia, al fine di realizzare il ciclo integrato dei rifiuti
urbani, organizza le attivita' del servizio nel rispetto della
previsione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti predisposti
delle Province ai sensi dell'art. 128 della L.R. n. 3 del 1999
perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'
nonche' l'industrializzazione delle gestioni.
NOTA ALL'ART. 15
Secondo comma
1) Il testo dell'art. 128 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente
Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 128 - Pianificazione provinciale
1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei
rifiuti attraverso le scelte effettuate nel Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) e con il Piano provinciale per la
gestione dei rifiuti (PPGR).
2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive
assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree
territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei
rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della
gestione degli stessi. Il PTCP individua altresi' le zone non idonee
alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
urbani, speciali e speciali pericolosi.
3. Il PPGR, in particolare:
a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h
bis) del comma 3 dell'art. 22 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22;
b) localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per
ogni tipo di impianto;
c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione
unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del DLgs
n. 22 del 1997;
d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti
inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del DLgs n. 22 del 1997.
4. Il PPGR e' adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed e'
approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della
L.R. 5 settembre 1988, n.36.".