REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO IV                                                                    
Organizzazione del servizio di gestione                                         
dei rifiuti solidi urbani                                                       
          Art. 15                                                               
Servizio di gestione dei rifiuti urbani                                         
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende, in                     
particolare, lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle                 
piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e            
allo smaltimento.                                                               
2. L'Agenzia, al fine di realizzare il ciclo integrato dei rifiuti              
urbani, organizza le attivita' del servizio nel rispetto della                  
previsione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti predisposti            
delle Province ai sensi dell'art. 128 della L.R. n. 3 del 1999                  
perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'                  
nonche' l'industrializzazione delle gestioni.                                   
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Secondo comma                                                                   
1) Il testo dell'art. 128 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente           
Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:                          
"Art. 128 - Pianificazione provinciale                                          
1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei             
rifiuti attraverso le scelte effettuate nel Piano territoriale di               
coordinamento provinciale (PTCP) e con il Piano provinciale per la              
gestione dei rifiuti (PPGR).                                                    
2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive                 
assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree                   
territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei             
rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della                 
gestione degli stessi. Il PTCP individua altresi' le zone non idonee            
alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti            
urbani, speciali e speciali pericolosi.                                         
3. Il PPGR, in particolare:                                                     
a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h              
bis) del comma 3 dell'art. 22 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22;                  
b) localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e                   
recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per              
ogni tipo di impianto;                                                          
c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione                
unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del DLgs           
n. 22 del 1997;                                                                 
d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti            
inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del DLgs n. 22 del 1997.               
4. Il PPGR e' adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed e'                 
approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della               
L.R. 5 settembre 1988,  n.36.".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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