LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO III
Organizzazione e gestione
del servizio idrico integrato
Art. 14
Gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato
1. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti gestori del servizio idrico
integrato sono regolati in conformita' alla convenzione prevista
all'art. 10 e secondo il relativo disciplinare. La Regione adotta la
convenzione tipo e relativo disciplinare entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge a seguito di consultazione con le
associazioni degli Enti locali, delle loro imprese di servizio
pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali
maggiormente rappresentative nel territorio.
2. Con la stipulazione della convenzione di cui al comma 1, l'Agenzia
subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
3. In presenza di un soggetto gestore del servizio idrico integrato
operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli
ambiti interessati concertano tra loro misure atte a garantire al
soggetto stesso l'omogeneita' delle condizioni gestionali e
tariffarie del servizio al fine di conseguire piu' elevati livelli di
efficienza, efficacia ed economicita' della gestione.
4. In presenza di un soggetto titolare di sistemi di captazione,
adduzione e distribuzione primaria, fornitore del servizio idrico
integrato di piu' ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli
ambiti interessati concertano tra loro le misure unitarie da assumere
nei confronti di tale soggetto al fine di perseguire l'omogeneita'
gestionale e tariffaria nonche' l'economicita' complessiva del
sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto
stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore
delle risorse idriche.
5. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze
economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori
del servizio idrico integrato le attivita' realizzabili con il
ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.