REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO III                                                                   
Organizzazione e gestione                                                       
del servizio idrico integrato                                                   
          Art. 14                                                               
Gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato                          
1. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti gestori del servizio idrico           
integrato sono regolati in conformita' alla convenzione prevista                
all'art. 10 e secondo il relativo disciplinare. La Regione adotta la            
convenzione tipo e relativo disciplinare entro sei mesi dall'entrata            
in vigore della presente legge a seguito di consultazione con le                
associazioni degli Enti locali, delle loro imprese di servizio                  
pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali                
maggiormente rappresentative nel territorio.                                    
2. Con la stipulazione della convenzione di cui al comma 1, l'Agenzia           
subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.                       
3. In presenza di un soggetto gestore del servizio idrico integrato             
operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli             
ambiti interessati concertano tra loro misure atte a garantire al               
soggetto stesso l'omogeneita' delle condizioni gestionali e                     
tariffarie del servizio al fine di conseguire piu' elevati livelli di           
efficienza, efficacia ed economicita' della gestione.                           
4. In presenza di un soggetto titolare di sistemi di captazione,                
adduzione e distribuzione primaria, fornitore del servizio idrico               
integrato di piu' ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli                
ambiti interessati concertano tra loro le misure unitarie da assumere           
nei confronti di tale soggetto al fine di perseguire l'omogeneita'              
gestionale e tariffaria nonche' l'economicita' complessiva del                  
sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto                 
stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore                
delle risorse idriche.                                                          
5. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze                    
economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori              
del servizio idrico integrato le attivita' realizzabili con il                  
ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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