REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO III                                                                   
Organizzazione e gestione                                                       
del servizio idrico integrato                                                   
          Art. 13                                                               
Tariffa per il servizio idrico integrato                                        
1. L'Agenzia sulla base del metodo normalizzato per la tariffa di               
riferimento, di cui al DM Lavori pubblici 1 agosto 1996, determina la           
tariffa di riferimento che assicura la copertura integrale dei costi            
e delle remunerazioni indicate al comma 2 dell'art. 13 della Legge n.           
36 del 1994.                                                                    
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibrio                    
territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua                  
l'Agenzia puo' articolare le tariffe per fasce territoriali, per                
tipologia d'utenza e per fasce di consumo.                                      
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Primo comma                                                                     
1) Il testo del secondo comma dell'art. 13 della Legge 5 gennaio                
1994, n. 36 concernente Disposizioni in materia di risorse idriche e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 13 - Tariffa del servizio idrico                                          
omissis                                                                         
2. La tariffa e' determinata tenendo conto della qualita' della                 
risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli                      
adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di gestione delle                 
opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e            
dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia               
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di                
esercizio.                                                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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