LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO III
Organizzazione e gestione
del servizio idrico integrato
Art. 13
Tariffa per il servizio idrico integrato
1. L'Agenzia sulla base del metodo normalizzato per la tariffa di
riferimento, di cui al DM Lavori pubblici 1 agosto 1996, determina la
tariffa di riferimento che assicura la copertura integrale dei costi
e delle remunerazioni indicate al comma 2 dell'art. 13 della Legge n.
36 del 1994.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibrio
territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua
l'Agenzia puo' articolare le tariffe per fasce territoriali, per
tipologia d'utenza e per fasce di consumo.
NOTA ALL'ART. 13
Primo comma
1) Il testo del secondo comma dell'art. 13 della Legge 5 gennaio
1994, n. 36 concernente Disposizioni in materia di risorse idriche e'
il seguente:
"Art. 13 - Tariffa del servizio idrico
omissis
2. La tariffa e' determinata tenendo conto della qualita' della
risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli
adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di gestione delle
opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e
dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.
omissis".