REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

          Art. 12                                                               
1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie             
di capitoli di spesa, 02720 e 02721, 02725 e 02726, 02730 e 02731,              
04480 e 04485, 10615 e 10616, 13035 e 13036, 18007 e 18014, 18010 e             
18011, 18168 e 18169, 18172 e 18173, 20078 e 20079, 20080 e 20081,              
22150 e 22151, 25673 e 25674, 43100 e 43105, 43110 e 43115, 68232 e             
68234, 68236 e 68238, 70543 e 70545, 72640 e 72641, 75120 e 75121,              
75160 e 75161, 75210 e 75211, 75213 e 75214, 75300 e 75301, 75400 e             
75402, 75404 e 75406, 75408 e 75410, 78100 e 78101, 78595 e  78596              
ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso           
 oggetto di intervento,  ma  con diversa caratterizzazione quanto               
alla classificazione economica di II grado - Acquisto di beni e                 
servizi, trasferimenti - e' autorizzato lo storno di fondi in via di            
compensazione mediante gli stessi atti amministrativi di impegno di             
spesa, in deroga al disposto del comma 1 dell'art. 39 della L.R. 6              
luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.                                      
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 39 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,              
citata alla nota all'art. 6, e' il seguente:                                    
"Art. 39 - Divieto di storni                                                    
Salvo quanto disposto  dai precedenti articoli 31, 32, 33 e 32, comma           
3, e' vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del                
bilancio mediante atto amministrativo,  sia per quanto riguarda gli             
stanziamenti  di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti           
di cassa.                                                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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