LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO III
Organizzazione e gestione
del servizio idrico integrato
Art. 12
Piano di ambito per la gestione
del servizio idrico integrato
1. Per la compiuta attuazione del servizio idrico integrato,
l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di
cui al comma 3 dell'art. 10, approva il piano di ambito per
l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e
l'applicazione di un'unica tariffa di riferimento in ciascun ambito.
2. Il piano e' predisposto sulla base della ricognizione delle opere
di adduzione, di fognatura e di depurazione esistenti e, in
particolare:
a) stabilisce il modello gestionale e organizzativo;
b) determina i livelli di servizio da assicurare all'utenza;
c) determina il programma degli interventi con le relative priorita'
e il piano finanziario;
d) determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito.
3. Nel caso in cui la convenzione abbia la durata prevista al comma 4
dell'art. 10, la stessa e' adeguata secondo le previsioni del piano
di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.
4. In coerenza con quanto stabilito alla lett. c) del comma 1
dell'art. 1 della L.R. n. 3 del 1999 in ordine all'introduzione di
regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi pubblici
locali, l'Agenzia nei sei mesi antecedenti la scadenza della
convenzione espleta le procedure per l'affidamento del servizio
idrico integrato ai sensi della normativa vigente.
NOTA ALL'ART. 12
Quarto comma
1) Il testo della lettera c) del primo comma dell'art. 1 della L.R.
21 aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e
locale e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita' e indirizzi generali
omissis
c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di
concorrenzialita' nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine
di assicurare la loro maggiore efficacia.
omissis".