REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Art. 11 Disposizioni transitorie 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti, ancorche' abrogate.