REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

          Art. 11                                                               
Disposizioni transitorie                                                        
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della                
presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi           
le leggi regionali previgenti, ancorche' abrogate.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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