REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

          Art. 11                                                               
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli                  
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta                 
regionale e' autorizzata ad apportare,  ove necessario, con proprio             
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,             
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di              
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore,  apposito              
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui                   
all'art. 14.                                                                    
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel                 
rispetto degli equilibri  economico-finanziari  del bilancio e non              
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il                
bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 1 dell'art. 38 della            
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.                               
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,              
citata alla nota all'art. 6, e' riportato alla nota all'art. 9.                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina