LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO III
Organizzazione e gestione
del servizio idrico integrato
Art. 11
Salvaguardia delle gestioni esistenti
1. La salvaguardia puo' essere concessa sulla base di criteri fissati
nel presente articolo unicamente a gestioni esistenti di tipo
industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicita'.
La salvaguardia non deve, altresi', determinare diseconomie di scala
o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicita' della
gestione del servizio idrico integrato nonche' significative
differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.
2. Le forme gestionali salvaguardate devono assumere la gestione del
servizio idrico integrato dei Comuni individuati dall'Agenzia ai
sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 nonche' provvedere
all'intera gestione del servizio idrico integrato come definito
all'art. 4, comma 1, lett. f) della Legge n. 36 del 1994 per la parte
di territorio servita.
3. La domanda di salvaguardia e' presentata entro sei mesi
dall'istituzione all'Agenzia dagli Enti locali proprietari. Qualora
la forma di gestione sia quella prevista all'art 22, comma 3, lett.
e), della Legge n. 142 del 1990, la domanda e' presentata, previa
deliberazione favorevole dell'assemblea, dall'Ente locale che detiene
la quota di maggioranza relativa.
4. Il riconoscimento della salvaguardia e' effettuato sentite le
organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente
rappresentative nel territorio nonche' i Comitati consultivi degli
utenti di cui all'art. 24 qualora costituiti.
NOTE ALL'ART. 11
Secondo comma
1) Il testo della lettera f) del primo comma dell'art. 4 della Legge
5 gennaio 1994, n. 36 concernente Disposizioni in materia di risorse
idriche e' il seguente:
"Art. 4 - Competenze dello Stato
omissis
f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato,
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione
e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione
delle acque reflue;
omissis".
Terzo comma
2) Il testo della lettera e) del terzo comma dell'art. 22 della Legge
8 giugno 1990, n. 142 concernente Ordinamento delle autonomie locali
e' il seguente:
"Art. 22 - Servizi pubblici locali
omissis
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in
relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la
partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati.".