REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO III                                                                   
Organizzazione e gestione                                                       
del servizio idrico integrato                                                   
          Art. 11                                                               
Salvaguardia delle gestioni esistenti                                           
1. La salvaguardia puo' essere concessa sulla base di criteri fissati           
nel presente articolo unicamente a gestioni esistenti di tipo                   
industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicita'.            
La salvaguardia non deve, altresi', determinare diseconomie di scala            
o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicita' della                  
gestione del servizio idrico integrato nonche' significative                    
differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.                           
2. Le forme gestionali salvaguardate devono assumere la gestione del            
servizio idrico integrato dei Comuni individuati dall'Agenzia ai                
sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 nonche' provvedere                
all'intera gestione del servizio idrico integrato come definito                 
all'art. 4, comma 1, lett. f) della Legge n. 36 del 1994 per la parte           
di territorio servita.                                                          
3. La domanda di salvaguardia e' presentata entro sei mesi                      
dall'istituzione all'Agenzia dagli Enti locali proprietari. Qualora             
la forma di gestione sia quella prevista all'art 22, comma 3, lett.             
e), della Legge n. 142 del 1990, la domanda e' presentata, previa               
deliberazione favorevole dell'assemblea, dall'Ente locale che detiene           
la quota di maggioranza relativa.                                               
4. Il riconoscimento della salvaguardia e' effettuato sentite le                
organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente                     
rappresentative nel territorio nonche' i Comitati consultivi degli              
utenti di cui all'art. 24 qualora costituiti.                                   
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Secondo comma                                                                   
1) Il testo della lettera f) del primo comma dell'art. 4 della Legge            
5 gennaio 1994, n. 36 concernente Disposizioni in materia di risorse            
idriche e' il seguente:                                                         
"Art. 4 - Competenze dello Stato                                                
omissis                                                                         
f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato,                     
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione           
e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione           
delle acque reflue;                                                             
omissis".                                                                       
Terzo comma                                                                     
2) Il testo della lettera e) del terzo comma dell'art. 22 della Legge           
8 giugno 1990, n. 142 concernente Ordinamento delle autonomie locali            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 22 - Servizi pubblici locali                                              
omissis                                                                         
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a                
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate                    
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in              
relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la                 
partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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