REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO III                                                                   
Organizzazione e gestione                                                       
del servizio idrico integrato                                                   
          Art. 10                                                               
Attivazione del servizio idrico integrato                                       
1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico               
integrato, l'Agenzia:                                                           
a) individua le gestioni esistenti per le quali, sulla base di quanto           
previsto all'art. 11, puo' essere riconosciuta la salvaguardia di cui           
all'art. 9, comma 4 della Legge n. 36 del 1994, nel rispetto del                
principio della riunificazione del servizio idrico integrato;                   
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non              
rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicita'                  
prevedendo l'affidamento del servizio alle gestioni salvaguardate o a           
un nuovo soggetto gestore previo confronto comparativo sulla base di            
criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle                    
possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della             
frammentazione delle gestioni;                                                  
c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di           
cui alle lettere a) e b);                                                       
d) determina indirizzi alle gestioni salvaguardate per la                       
realizzazione di momenti di coordinamento e di integrazione                     
funzionale tesi al perseguimento di economie di scala e alla loro               
progressiva integrazione.                                                       
2. Le concessioni affidate a societa' ed imprese consortili dopo                
l'entrata in vigore della Legge n. 36 del 1994, sono dichiarate                 
decadute dall'Agenzia di ambito.                                                
3. Entro un anno dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna                
gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della               
lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione del servizio              
idrico integrato, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 36 del 1994,             
di durata triennale.                                                            
4. La durata della convenzione di cui al comma 3 e':                            
a) di sei anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla                
fusione di almeno due gestioni salvaguardate;                                   
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il               
servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione               
dell'ambito;                                                                    
c) di quindici anni qualora stipulata con un gestore che effettui il            
servizio per l'intero ambito.                                                   
5. La Giunta regionale, decorso un anno dall'istituzione dell'Agenzia           
senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui al comma 3,           
previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un                      
commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente            
articolo. Gli oneri conseguenti all'attivita' del commissario sono              
posti a carico del bilancio dell'Agenzia.                                       
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Primo comma                                                                     
1) Il testo del quarto comma dell'art. 9 della Legge 5 gennaio 1994,            
n. 36 recante Disposizioni in materia di risorse idriche e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 9 - Disciplina della gestione del servizio idrico integrato               
omissis                                                                         
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali degli            
organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di                  
efficacia e di economicita', i Comuni e le Province possono                     
provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una            
pluralita' di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In              
tal caso, i Comuni e le Province individuano il soggetto che svolge             
il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra                 
misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la                
pluralita' di soggetti gestori.".                                               
Secondo comma                                                                   
2) La Legge 5 gennaio 1994, n. 36 concerne Disposizioni in materia di           
risorse idriche                                                                 
Terzo comma                                                                     
3) Il testo dell'art. 11 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante              
Disposizioni in materia di risorse idriche e' il seguente:                      
"Art. 11 - Rapporti tra Enti locali e soggetti gestori del servizio             
idrico integrato                                                                
1. La Regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per           
regolare i rapporti tra gli Enti locali di cui all'articolo 9 ed i              
soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformita' ai                
criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f)            
e g).                                                                           
2. La convenzione tipo prevede, in particolare:                                 
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;                  
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario           
della gestione;                                                                 
c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;            
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la                 
gestione integrata del servizio;                                                
e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;               
f) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da                  
assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli             
impianti;                                                                       
g) la facolta' di riscatto da parte degli Enti locali secondo i                 
principi di cui al Titolo I, Capo II, del regolamento approvato con             
DPR 4 ottobre 1986,  n.902;                                                     
h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle                
canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera              
f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono             
stato di conservazione;                                                         
i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;                                  
l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di           
risoluzione secondo i principi del Codice civile;                               
m) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate           
dagli Enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento               
alle diverse categorie di utenze.                                               
3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui             
al comma 2, i Comuni e le Province operano la ricognizione delle                
opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione             
esistenti e definiscono le procedure e le modalita', anche su base              
pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti           
dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei                  
criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, un programma degli             
interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal                 
connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario              
indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire              
nonche' i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il            
periodo considerato.".                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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