LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO III
Organizzazione e gestione
del servizio idrico integrato
Art. 10
Attivazione del servizio idrico integrato
1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico
integrato, l'Agenzia:
a) individua le gestioni esistenti per le quali, sulla base di quanto
previsto all'art. 11, puo' essere riconosciuta la salvaguardia di cui
all'art. 9, comma 4 della Legge n. 36 del 1994, nel rispetto del
principio della riunificazione del servizio idrico integrato;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non
rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicita'
prevedendo l'affidamento del servizio alle gestioni salvaguardate o a
un nuovo soggetto gestore previo confronto comparativo sulla base di
criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle
possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della
frammentazione delle gestioni;
c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di
cui alle lettere a) e b);
d) determina indirizzi alle gestioni salvaguardate per la
realizzazione di momenti di coordinamento e di integrazione
funzionale tesi al perseguimento di economie di scala e alla loro
progressiva integrazione.
2. Le concessioni affidate a societa' ed imprese consortili dopo
l'entrata in vigore della Legge n. 36 del 1994, sono dichiarate
decadute dall'Agenzia di ambito.
3. Entro un anno dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna
gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della
lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione del servizio
idrico integrato, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 36 del 1994,
di durata triennale.
4. La durata della convenzione di cui al comma 3 e':
a) di sei anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla
fusione di almeno due gestioni salvaguardate;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il
servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione
dell'ambito;
c) di quindici anni qualora stipulata con un gestore che effettui il
servizio per l'intero ambito.
5. La Giunta regionale, decorso un anno dall'istituzione dell'Agenzia
senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui al comma 3,
previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un
commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente
articolo. Gli oneri conseguenti all'attivita' del commissario sono
posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
NOTE ALL'ART. 10
Primo comma
1) Il testo del quarto comma dell'art. 9 della Legge 5 gennaio 1994,
n. 36 recante Disposizioni in materia di risorse idriche e' il
seguente:
"Art. 9 - Disciplina della gestione del servizio idrico integrato
omissis
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali degli
organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di
efficacia e di economicita', i Comuni e le Province possono
provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una
pluralita' di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In
tal caso, i Comuni e le Province individuano il soggetto che svolge
il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra
misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la
pluralita' di soggetti gestori.".
Secondo comma
2) La Legge 5 gennaio 1994, n. 36 concerne Disposizioni in materia di
risorse idriche
Terzo comma
3) Il testo dell'art. 11 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante
Disposizioni in materia di risorse idriche e' il seguente:
"Art. 11 - Rapporti tra Enti locali e soggetti gestori del servizio
idrico integrato
1. La Regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per
regolare i rapporti tra gli Enti locali di cui all'articolo 9 ed i
soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformita' ai
criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f)
e g).
2. La convenzione tipo prevede, in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
della gestione;
c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la
gestione integrata del servizio;
e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da
assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti;
g) la facolta' di riscatto da parte degli Enti locali secondo i
principi di cui al Titolo I, Capo II, del regolamento approvato con
DPR 4 ottobre 1986, n.902;
h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle
canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono
stato di conservazione;
i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo i principi del Codice civile;
m) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate
dagli Enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento
alle diverse categorie di utenze.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui
al comma 2, i Comuni e le Province operano la ricognizione delle
opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione
esistenti e definiscono le procedure e le modalita', anche su base
pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti
dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei
criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, un programma degli
interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal
connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario
indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire
nonche' i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il
periodo considerato.".