REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95

          Art. 9                                                                
Disposizione finanziaria                                                        
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la               
Regione fara' fronte:                                                           
a) per le attivita' previste dall'articolo 5 della presente legge,              
mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del               
bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in           
sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di                 
quanto disposto dall'articolo 11, comma primo, della L.R. 6 luglio              
1977, n. 31;                                                                    
b) per quanto concerne gli interventi previsti dall'articolo 8 della            
presente legge, commi 1 e 2, mediante l'utilizzazione dei fondi di              
cui all'articolo 7 della L.R. 21 marzo 1995, n. 16, nell'ambito                 
dell'autorizzazione di spesa disposta annualmente dalla legge di                
bilancio ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 31 del 1977.                   
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.           
31, concernente Norme per la disciplina della contabilita' della                
Regione Emilia-Romagna, e' il seguente:                                         
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
omissis.".                                                                      
2) Il testo dell'art. 7 della L.R. 21 marzo 1995, n. 16, citata alla            
nota 1) all'art. 8, e' il seguente:                                             
"Art. 7 - Norma finanziaria                                                     
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la                
Regione fara' fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella               
parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della                   
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale           
di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11            
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.".                                              
3) Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota            
1) al presente articolo, e' il seguente:                                        
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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