REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE E DEI SOTTOCOMITATI PER SETTORE OMOGENEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 28, SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI

          Art. 9                                                                
1. Ai componenti il Comitato regionale spettano i compensi e i                  
rimborsi di cui alla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49, come modificata              
dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8.                                                 
2. Ai fini della liquidazione del rimborso delle spese vive i                   
componenti del Comitato devono fare pervenire la documentazione                 
necessaria alla Segreteria del Comitato entro 30 giorni dalla seduta            
cui le spese si riferiscono.                                                    
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 concerne Compensi e rimborsi ai              
componenti di organi collegiali.                                                
2) La L.R. 18 marzo 1985, n. 8, concerne Modificazioni alle Leggi               
regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981,                
relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi            
collegiali.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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