REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO III                                                                   
Organizzazione e gestione                                                       
del servizio idrico integrato                                                   
          Art. 9                                                                
Funzioni regionali                                                              
1. La Regione, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di            
cui all'art. 3 della Legge n. 142 del 1990 e della Legge n. 36 del              
1994:                                                                           
a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione           
del servizio idrico integrato secondo le finalita' di cui alla                  
presente legge;                                                                 
b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di            
adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la             
predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano              
finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.                  
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma unico                                                                     
1) Il testo dell'art. 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 concernente           
Ordinamento delle autonomie locali e' il seguente:                              
"Art. 3 - Rapporti tra Regioni ed Enti locali                                   
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo           
118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che            
attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori,           
le Regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a              
livello locale attraverso i Comuni e le Province.                               
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai               
principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del             
Comune e della Provincia, identificando nelle materie e nei casi                
previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali            
e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e              
del territorio.                                                                 
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei Comuni e delle             
Province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un                    
efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo            
economico, sociale e civile.                                                    
4. La Regione determina gli obiettivi generali della programmazione             
economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le                 
risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti                
degli Enti locali.                                                              
5. Comuni e Province concorrono alla determinazione degli obiettivi             
contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e                   
provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro                         
specificazione ed attuazione.                                                   
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione              
degli Enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e             
degli altri provvedimenti della Regione.                                        
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la                     
formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della                      
programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale              
dei Comuni e delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione dei               
programmi regionali.                                                            
8. La legge regionale disciplina altresi', con norme di carattere               
generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilita'              
fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali ove                 
esistenti.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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