LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO III
Organizzazione e gestione
del servizio idrico integrato
Art. 9
Funzioni regionali
1. La Regione, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di
cui all'art. 3 della Legge n. 142 del 1990 e della Legge n. 36 del
1994:
a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione
del servizio idrico integrato secondo le finalita' di cui alla
presente legge;
b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di
adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la
predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano
finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.
NOTA ALL'ART. 9
Comma unico
1) Il testo dell'art. 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 concernente
Ordinamento delle autonomie locali e' il seguente:
"Art. 3 - Rapporti tra Regioni ed Enti locali
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo
118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che
attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori,
le Regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a
livello locale attraverso i Comuni e le Province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai
principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del
Comune e della Provincia, identificando nelle materie e nei casi
previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali
e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e
del territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei Comuni e delle
Province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un
efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile.
4. La Regione determina gli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le
risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti
degli Enti locali.
5. Comuni e Province concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e
provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli Enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e
degli altri provvedimenti della Regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la
formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della
programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale
dei Comuni e delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione dei
programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresi', con norme di carattere
generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilita'
fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali ove
esistenti.".