LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Art. 8
Attivita' dirette della Regione
1. Oltre agli interventi indicati all'art. 7 la Regione provvede
direttamente all'organizzazione di attivita':
a) di promozione del territorio regionale quale sede di produzioni
cinetelevisive;
b) di osservatorio sulle realta' dello spettacolo, anche con la
collaborazione di Enti locali ed operatori dello spettacolo al fine
di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli
andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.
2. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente
legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento
delle attivita' di osservatorio. La Regione e' autorizzata a
trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati
raccolti nonche' a comunicarli e diffonderli, anche in forma
aggregata.
3. La Regione puo' realizzare i propri interventi diretti anche
avvalendosi degli enti o delle societa', operanti nel settore dello
spettacolo, ai quali partecipa.