REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

          Art. 8                                                                
Attivita' dirette della Regione                                                 
1. Oltre agli interventi indicati all'art. 7 la Regione provvede                
direttamente all'organizzazione di attivita':                                   
a) di promozione del territorio regionale quale sede di produzioni              
cinetelevisive;                                                                 
b) di osservatorio sulle realta' dello spettacolo, anche con la                 
collaborazione di Enti locali ed operatori dello spettacolo al fine             
di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli           
andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.                  
2. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente              
legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento              
delle attivita' di osservatorio. La Regione e' autorizzata a                    
trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati           
raccolti nonche' a comunicarli e diffonderli, anche in forma                    
aggregata.                                                                      
3. La Regione puo' realizzare i propri interventi diretti anche                 
avvalendosi degli enti o delle societa', operanti nel settore dello             
spettacolo, ai quali partecipa.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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