REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

          Art. 7                                                                
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 32 della L.R. 6                 
luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, destinato a far fronte           
al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso                      
dell'esercizio 1999 sui singoli capitoli di spesa, e' determinato per           
l'esercizio medesimo in Lire 830.000.000.000 (Euro 428.659.226,24).             
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al Cap. 85300 a           
favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa e' disposto             
con deliberazione di Consiglio regionale non soggetta a controllo.              
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 32 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citata alla              
nota all'art. 6, e' il seguente:                                                
"Art. 32 - Fondo di riserva del bilancio di cassa                               
Nel bilancio annuale di cassa e' iscritto un fondo di riserva per               
fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso            
dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli                      
stanziamenti disposti in sede di previsione.                                    
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a                 
favore di altri capitoli del bilancio di cassa e' disposto con                  
delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo.                      
Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura           
di esercizio, non previsti - o previsti in entita' inadeguata - nella           
apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi del                
corrispondente stanziamento di cassa - o dotati di stanziamento                 
insufficiente - e' autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello             
stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto                
salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui           
passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio di cui al           
successivo art. 37.                                                             
L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente  articolo e'                
determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un               
dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla           
legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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