REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE E DEI SOTTOCOMITATI PER SETTORE OMOGENEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 28, SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
Art. 7
1. Il Comitato regionale puo' decidere di nominare, nell'ambito dei
Sottocomitati di settore, una o piu' commissioni o relatori per
svolgere compiti particolari o approfondire questioni attinenti
l'attivita' del Comitato stesso.
2. Il Presidente puo' inoltre richiedere, sentito il Comitato e per
problemi specifici, il parere di esperti, esterni al Comitato,
nonche' invitare alle riunioni del Comitato rappresentanti
dell'Amministrazione pubblica (Stato, Regioni, Province, Comunita'
Montane, Comuni), qualora la trattazione degli argomenti all'ordine
del giorno rivesta particolare rilevanza nel quadro della produzione
agricola del rispettivo territorio.
3. La partecipazione degli esperti e dei rappresentanti di cui al
comma precedente deve avvenire senza oneri per la Regione.