REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE E DEI SOTTOCOMITATI PER SETTORE OMOGENEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 28, SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI

          Art. 7                                                                
1. Il Comitato regionale puo' decidere di nominare, nell'ambito dei             
Sottocomitati di settore, una o piu' commissioni o relatori per                 
svolgere compiti particolari o approfondire questioni attinenti                 
l'attivita' del Comitato stesso.                                                
2. Il Presidente puo' inoltre richiedere, sentito il Comitato e per             
problemi specifici, il parere di esperti, esterni al Comitato,                  
nonche' invitare alle riunioni del Comitato rappresentanti                      
dell'Amministrazione pubblica (Stato, Regioni, Province, Comunita'              
Montane, Comuni), qualora la trattazione degli argomenti all'ordine             
del giorno rivesta particolare rilevanza nel quadro della produzione            
agricola del rispettivo territorio.                                             
3. La partecipazione degli esperti e dei rappresentanti di cui al               
comma precedente deve avvenire senza oneri per la Regione.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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