REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

          Art. 6                                                                
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti               
dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive                       
modificazioni quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente           
legge.                                                                          
2. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto il            
prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al Cap. 85100 e la            
loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui             
al comma 1 del presente articolo.                                               
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 concernente               
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 31 - Fondo di riserva per spese obbligatorie                              
Nel bilancio annuale di competenza e' iscritto un fondo riserva per             
spese obbligatorie.                                                             
Con deliberazione della Giunta regionale, sono  prelevate da tale               
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi             
insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio           
 secondo la legislazione vigente.                                               
Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso,  quelle relative              
agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti ed agli interessi            
passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative ai residui passivi           
caduti in perenzione amministrativa a norma del successivo art. 72 e            
reclamati dai creditori; quelle concernenti i fondi di garanzia a               
fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.                               
L'elenco dei capitoli che possono essere integrati  a norma del                 
secondo comma del presente articolo e' allegato al bilancio.                    
L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e'                   
determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese                
effettive di cui al comma 1 del precedente art. 25.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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