REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO II                                                                    
Forme di cooperazione                                                           
          Art. 6                                                                
Competenze dell'Agenzia                                                         
1. L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni                     
relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione              
dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese quelle                     
concernenti il rapporto con i gestori dei servizi anche per quanto              
attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L'Agenzia           
non puo' svolgere attivita' di gestione dei servizi medesimi.                   
2. Gli atti costitutivi di cui all'art. 4 contengono una clausola               
ricognitiva di tutte le funzioni di cui al comma 1.                             
3. L'Agenzia esercita, in particolare, le seguenti funzioni:                    
a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di               
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;                                 
b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni             
per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e           
per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;                                 
c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi,              
del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e              
organizzativo;                                                                  
d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;                         
e) espletamento in modo distinto per ciascun servizio delle procedure           
di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti;                          
f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle                   
specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;                            
g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti             
locali per l'esercizio dei servizi pubblici.                                    
4. L'Agenzia nella predisposizione dei programmi assicura la                    
consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali              
maggiormente rappresentative nel territorio con particolare                     
riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), b) e f) del comma             
3.                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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