REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18

MODIFICHE ALLA L.R. 19 APRILE 1995, N. 44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE "ARPA" DELL'EMILIA-ROMAGNA)

          Art. 5                                                                
Modifiche agli artt. 12 e 20, comma 1, della L.R. 44/95                         
1. L'art. 12 della L.R. 44/95 e' cosi' sostituito:                              
"Art. 12                                                                        
Programma annuale                                                               
1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le              
convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3,             
il Direttore generale dell'Agenzia, sulla base delle proposte dei               
Comitati provinciali di cui al successivo art. 16, e delle                      
indicazioni formulate congiuntamente dagli Assessori regionali                  
competenti in materia di ambiente e sanita' per quanto concerne le              
prestazioni che l'ARPA e' tenuta a fornire annualmente alla Regione,            
predispone il programma annuale di attivita'.".                                 
2. Il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 44/95 e' cosi' sostituito:                
"1. Le prestazioni che l'ARPA e' tenuta a fornire alla Regione in               
riferimento alle competenze ed alle relative dotazioni trasferite ai            
sensi della presente legge sono definite e contenute nel programma              
annuale di cui al precedente art. 12.".                                         
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 44 del 1995, era il seguente:            
"Art. 12 - Programmazione annuale                                               
1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le              
convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3,             
il Direttore generale dell'ARPA predispone il programma annuale di              
attivita', sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di cui            
al successivo art. 16.".                                                        
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 20 della L.R. n. 44 del 1995 era il           
seguente:                                                                       
"Art. 20 - Rapporti con la Regione                                              
1. La Giunta regionale, sentito il Direttore generale dell'ARPA,                
definisce annualmente con apposito atto le prestazioni che l'ARPA e'            
tenuta a fornire alla Regione in riferimento alle competenze ed alle            
relative dotazioni trasferite ai sensi della presente legge.                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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