LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Art. 5
Programma regionale
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il
programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo.
La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche
delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'art. 6,
dalla Conferenza Regione - Autonomie locali e dalle associazioni di
categoria.
2. Il programma poliennale in particolare prevede:
a) le finalita' generali e le priorita' tra le diverse tipologie di
intervento;
b) gli obiettivi e i criteri per la definizione degli accordi con gli
Enti locali;
c) i contenuti e i criteri della convenzione tipo;
d) i criteri per la verifica dell'attuazione delle attivita' soggette
a convenzioni e accordi;
e) le modalita' di attuazione degli interventi diretti di cui
all'art. 8;
f) gli obiettivi da perseguire con gli interventi di cui all'art. 9.
3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le
quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi
regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.