REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

          Art. 5                                                                
Programma regionale                                                             
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il                 
programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo.            
La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche                
delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'art. 6,           
dalla Conferenza Regione - Autonomie locali e dalle associazioni di             
categoria.                                                                      
2. Il programma poliennale in particolare prevede:                              
a) le finalita' generali e le priorita' tra le diverse tipologie di             
intervento;                                                                     
b) gli obiettivi e i criteri per la definizione degli accordi con gli           
Enti locali;                                                                    
c) i contenuti e i criteri della convenzione tipo;                              
d) i criteri per la verifica dell'attuazione delle attivita' soggette           
a convenzioni e accordi;                                                        
e) le modalita' di attuazione degli interventi diretti di cui                   
all'art. 8;                                                                     
f) gli obiettivi da perseguire con gli interventi di cui all'art. 9.            
3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le           
quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi                   
regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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