LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 7
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "REGGIO CHILDREN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE POTENZIALITA' DI TUTTI I BAMBINI"
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo
nella parte spesa del bilancio regionale che sara' dotato della
necessaria disponibilita' con apposite e specifiche autorizzazioni di
spesa che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a
norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 maggio 1999 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per
finalita':
a) il finanziamento dei programmi di settore con riferimento alle
rispettive leggi settoriali di intervento;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra
i singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei
finanziamenti gia' autorizzati in passato;
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla
legge finanziaria dalla presente legge.
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Ielo del 26 luglio
1996, oggetto consiliare n. 1315 (VI legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 112 in data 6 agosto 1996;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura
e Turismo" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.7 del
16 marzo 1999, con relazione scritta del consigliere Ielo;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 1999,
atto n. 163/99;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 610/4.1.1./C.G. del
26 aprile 1999.