REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 7

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "REGGIO CHILDREN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE POTENZIALITA' DI TUTTI I BAMBINI"

          Art. 5                                                                
Copertura finanziaria                                                           
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge la                  
Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo                
nella parte spesa del bilancio regionale che sara' dotato della                 
necessaria disponibilita' con apposite e specifiche autorizzazioni di           
spesa che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a                
norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                         
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 4 maggio 1999  VASCO ERRANI                                            
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 concernente           
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale                                      
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,              
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale  avente per                     
finalita':                                                                      
a) il finanziamento dei programmi di settore con riferimento alle               
rispettive leggi settoriali di intervento;                                      
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione  nel tempo e fra            
i singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei                     
finanziamenti gia' autorizzati in passato;                                      
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il             
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli           
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento  regionale nei           
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la                   
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle               
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i             
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla             
legge finanziaria  dalla presente legge.                                        
La legge finanziaria e' approvata immediatamente  prima delle                   
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento               
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle               
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte  e nei confronti           
delle quali fornisce legittimazione  alla iscrizione di specifiche              
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente                
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".                                  
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Ielo del 26 luglio               
1996, oggetto consiliare n. 1315 (VI legislatura);                              
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 112 in data 6 agosto 1996;                                           
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura           
e Turismo" in sede referente.                                                   
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.7 del             
16 marzo 1999, con relazione scritta del consigliere Ielo;                      
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 1999,             
atto n. 163/99;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 610/4.1.1./C.G. del           
26 aprile 1999.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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