LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95
Art. 5
Disciplinari di produzione
1. I disciplinari di produzione di ciascun prodotto fresco o
trasformato fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per
diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la
salute dei consumatori.
2. La Giunta regionale definisce i principi generali cui devono
uniformarsi i disciplinari di produzione in conformita' alle linee
programmatiche della politica agricola comunitaria, con particolare
riferimento alle misure agroambientali.
3. La Regione provvede alla formulazione dei disciplinari di
produzione.
4. Per la formulazione e l'aggiornamento dei disciplinari di cui al
comma 3, la Regione si puo' avvalere di Enti tecnico-scientifici con
provata esperienza nel settore.
5. La Direzione generale Agricoltura provvede alla tenuta e alla
conservazione dei disciplinari, in copia aggiornata disponibile per
la consultazione degli interessati.