REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95

          Art. 5                                                                
Disciplinari di produzione                                                      
1. I disciplinari di produzione di ciascun prodotto fresco o                    
trasformato fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per           
diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la            
salute dei consumatori.                                                         
2. La Giunta regionale definisce i principi generali cui devono                 
uniformarsi i disciplinari di produzione in conformita' alle linee              
programmatiche della politica agricola comunitaria, con particolare             
riferimento alle misure agroambientali.                                         
3. La Regione provvede alla formulazione dei disciplinari di                    
produzione.                                                                     
4. Per la formulazione e l'aggiornamento dei disciplinari di cui al             
comma 3, la Regione si puo' avvalere di Enti tecnico-scientifici con            
provata esperienza nel settore.                                                 
5. La Direzione generale Agricoltura provvede alla tenuta e alla                
conservazione dei disciplinari, in copia aggiornata disponibile per             
la consultazione degli interessati.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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