REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE E DEI SOTTOCOMITATI PER SETTORE OMOGENEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 28, SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI

          Art. 5                                                                
1. Il Comitato regionale deve riunirsi almeno tre volte all'anno.               
2. La convocazione avviene:                                                     
a) per iniziativa del Presidente;                                               
b) a richiesta motivata di almeno un componente del Comitato;                   
c) a richiesta del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore           
competente in materia di agricoltura.                                           
3. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma precedente, il             
Presidente deve disporre la convocazione entro dieci giorni dal                 
ricevimento della richiesta.                                                    
4. Le convocazioni sono disposte dal Presidente del Comitato e                  
comunicate ai componenti mediante lettera raccomandata o fax almeno             
quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.                        
5. In casi di particolare motivata urgenza, i membri del Comitato               
possono essere convocati telegraficamente o via fax, con preavviso              
non inferiore a tre giorni.                                                     
6. In ogni caso, l'avviso di convocazione deve indicare il giorno,              
l'ora ed il luogo della riunione, gli argomenti posti all'ordine del            
giorno.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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