REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO II                                                                    
Forme di cooperazione                                                           
          Art. 5                                                                
Altri servizi locali                                                            
di carattere economico ed imprenditoriale                                       
1. Gli Enti locali con gli atti costitutivi della forma di                      
cooperazione prevedono la possibilita' di svolgere per il tramite               
dell'Agenzia le funzioni amministrative relative a ulteriori servizi            
pubblici rispetto al servizio idrico integrato ed al servizio di                
gestione dei rifiuti.                                                           
2.  L'Agenzia determina le condizioni e le modalita' per                        
l'assunzione, su richiesta dei Comuni, dei nuovi servizi e per                  
l'esercizio delle relative funzioni amministrative.                             
3. L'Agenzia di cui all'art. 3 assume, inoltre, le opportune                    
iniziative di coordinamento e di accordo con i Comuni dell'ambito               
che, non avendo eventualmente proceduto al conferimento delle                   
funzioni relative ai servizi pubblici ulteriori, ne hanno conservato            
il relativo esercizio, al fine precipuo di garantire la gestione                
integrata delle risorse sul territorio.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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