REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 11

NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' RICETTIVA DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI PER L'OSPITALITA' "BED AND BREAKFAST"

          Art. 4                                                                
Norma finale                                                                    
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, le             
direttive applicative del "Programma poliennale" deliberato dalla               
Giunta regionale indicheranno i criteri ed i limiti per il                      
cofinanziamento di iniziative di promozione e/o commercializzazione             
turistica relative al "Bed and Breakfast". I soggetti che esercitano            
attivita' ricettiva di cui alla presente legge, potranno accedere ai            
cofinanziamenti suddetti a condizione che siano soci delle unioni di            
cui all'art. 13 della medesima L.R. 7/98.                                       
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 25 giugno 1999  VASCO ERRANI                                           
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 5 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7,              
concernente Organizzazione turistica regionale - Interventi per la              
promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi            
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre             
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 5 - Programmazione regionale                                              
omissis                                                                         
4. Le direttive applicative del Programma poliennale sono deliberate            
dalla Giunta regionale. Esse indicano in particolare:                           
a) i criteri e i limiti per il cofinanziamento delle singole                    
attivita', le priorita' e le tipologie dei soggetti beneficiari                 
degli interventi;                                                               
b) le procedure e i termini per la presentazione delle domande e dei            
progetti, nonche' le modalita' di gestione dei contributi;                      
c) le modalita', le procedure e i termini per la elaborazione del               
Piano annuale delle azioni di carattere generale;                               
d) le modalita', le procedure e i termini relativi ai Programmi                 
turistici di promozione locale.".                                               
2) Il testo dell'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, citata alla             
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                                   
"Art. 13 - Aggregazioni di prodotto di interesse regionale                      
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti                
pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e                       
l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione                 
turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo              
dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i                  
prodotti turistici, nonche' di incrementare ed ottimizzare le risorse           
disponibili.                                                                    
2. La Regione individua come prioritari per il turismo                          
dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Citta'                
d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e                   
riconosce, con un apposito atto della Giunta, le corrispondenti                 
aggregazioni di prodotto di interesse regionale, su richiesta delle             
stesse.                                                                         
3. Ai fini della presente legge, per aggregazioni di prodotto di                
interesse regionale, denominate "Unioni", si intendono le                       
aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul            
mercato, quali gli Enti locali, le Camere di Commercio, le societa' e           
gli organismi operativi locali e regionali, i "club di prodotto", le            
cooperative, le imprese turistiche e le societa' d'area.                        
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei                  
cofinanziamenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7, le              
Unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati            
interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e                
devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti                  
previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.               
5. Le direttive applicative del Programma poliennale, di cui all'art.           
5, stabiliscono i criteri e le modalita' per il cofinanziamento e la            
presentazione alla Regione dei progetti distinguendo:                           
a) il cofinanziamento per i progetti di promozione e di marketing di            
prodotto concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti                    
all'Unione e da essa proposti;                                                  
b) il cofinanziamento per i progetti di commercializzazione e di                
promocommercializzazione finalizzati alla vendita promossi e                    
presentati da soggetti privati aderenti all'Unione.                             
6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera b) del comma 5,              
per soggetti privati si intendono: i "club di prodotto", i consorzi e           
gli altri raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma               
costituiti, anche in via temporanea. I progetti sono ammissibili a              
cofinanziamento anche nel caso che negli organismi sopra indicati vi            
sia la partecipazione, purche' minoritaria, di soggetti pubblici o di           
diritto pubblico o di altri soggetti privati non svolgenti specifica            
attivita' di impresa turistica.                                                 
7. Le direttive applicative del Programma poliennale stabiliscono               
altresi' i limiti delle quote regionali di cofinanziamento, nonche'             
gli incrementi di tali limiti per i progetti di commercializzazione             
funzionalmente collegati ai progetti di promozione o relativi a                 
comparti e prodotti turistici di interesse regionale economicamente             
piu' deboli.".                                                                  
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Zucca, Bottazzi e                
Gilli presentato in data 11 novembre 1997; oggetto consiliare n. 2972           
(VI legislatura);                                                               
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 196 in data 20 novembre 1997;                                        
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura           
e Turismo" in sede referente.                                                   
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.7 del             
13 maggio 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in              
aula della consigliera Zucca;                                                   
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 maggio 1999,            
atto  n.170/99;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 917/4.1.26/C.G. del           
17 giugno 1999.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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