REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 7

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "REGGIO CHILDREN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE POTENZIALITA' DI TUTTI I BAMBINI"

          Art. 4                                                                
Diritti societari                                                               
1. I diritti conseguenti alle quote di proprieta' della Regione                 
Emilia-Romagna e la rappresentanza della Regione stessa nel Consiglio           
di amministrazione della Societa' a responsabilita' limitata "Reggio            
Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei              
diritti e delle potenzialita' di tutti i bambini" sono esercitati dal           
Presidente della Giunta o da un suo delegato.                                   
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla                      
continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni               
concernenti lo statuto della Societa' a responsabilita' limitata                
"Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la                     
promozione dei diritti e delle potenzialita' di tutti i bambini".               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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