LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 35
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA REGIONALE A FONDI DI SOLIDARIETA' COSTITUITI PER INTERVENTI CONTRO ERWINIA AMYLOVORA
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo
nella parte spesa del bilancio che verra' dotato della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
omissis".