REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 35

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA REGIONALE A FONDI DI SOLIDARIETA' COSTITUITI PER INTERVENTI CONTRO ERWINIA AMYLOVORA

          Art. 4                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la                 
Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo                
nella parte spesa del bilancio che verra' dotato della necessaria               
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di                   
bilancio a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11                
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.                         
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31               
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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