LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 21
REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PORTO FLUVIALE DELL'EMILIA CENTRALE IN LOCALITA' PIEVE SALICETO E LA CISPADANA
Art. 4
Norma finanziaria
1. Per l'esercizio 1999, agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, e ammontanti a Lire 5.000.000.000 (pari a Euro
2.582.284,49), la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un
apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verra'
dotato della necessaria disponibilita', ai sensi di quanto disposto
dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, di approvazione del
"Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno
finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001", con i fondi a
tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui
al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi
regionali in corso di approvazione spese di investimento di
sviluppo", alla voce n. 9 dell'elenco n. 5 allegato a detta legge
regionale.
2. Per gli esercizi successivi al 1999 potranno essere disposte
ulteriori autorizzazioni di spesa, a valere sugli interventi di cui
alla presente legge, in sede di approvazione della legge finanziaria
regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 agosto 1999 L'ASSESSORE DELEGATO
Alfredo Sandri
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, concernente
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno
finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001, e' il seguente:
"Art. 11
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui
all'art. 14.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il
bilancio stesso si riferisce, norma del comma 1 dell'art. 38 della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.".
2) La voce n. 9 dell'elenco n. 5 allegato alla L.R. 28 aprile 1999,
n. 6, citato alla nota 1) al presente articolo, concerne:
"Elenco n. 5 - Spese d'investimento di sviluppo
omissis
9 P.L.R.: Collegamento viario tra porto fluviale di 5.000.000.000
Pieve Saliceto e Cispadana
omissis".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citato
alla nota 1) all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':
a) il finanziamento dei programmi di settore con riferimento alle
rispettive leggi settoriali di intervento;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei
finanziamenti gia' autorizzati in passato;
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla
legge finanziaria dalla presente legge.
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 517 del 20/4/1999; oggetto consiliare n. 5209 (VI legislatura),
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 298 in data 4/5/1999;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e
Ambiente" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.5 del
30/6/1999, con relazione scritta del consigliere Ballarini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14/7/1999, atto
n.177/99;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1220/4.1.16/C.G.
del 6/8/1999.