REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 21

REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PORTO FLUVIALE DELL'EMILIA CENTRALE IN LOCALITA' PIEVE SALICETO E LA CISPADANA

          Art. 4                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Per l'esercizio 1999, agli oneri derivanti dall'attuazione della             
presente legge, e ammontanti a Lire 5.000.000.000 (pari a Euro                  
2.582.284,49), la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un                
apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verra'           
dotato della necessaria disponibilita', ai sensi di quanto disposto             
dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, di approvazione del               
"Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno                 
finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001", con i fondi a               
tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui           
al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi                
regionali in corso di approvazione spese di investimento di                     
sviluppo", alla voce n. 9 dell'elenco n. 5 allegato a detta legge               
regionale.                                                                      
2. Per gli esercizi successivi al 1999 potranno essere disposte                 
ulteriori autorizzazioni di spesa, a valere sugli interventi di cui             
alla presente legge, in sede di approvazione della legge finanziaria            
regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.            
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 13 agosto 1999  L'ASSESSORE DELEGATO                                   
Alfredo Sandri                                                                  
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, concernente           
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno                  
finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001, e' il seguente:              
"Art. 11                                                                        
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli                  
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta                 
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio              
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,             
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di              
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito               
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui                   
all'art. 14.                                                                    
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel                 
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non                
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il                
bilancio stesso si riferisce, norma del comma 1 dell'art. 38 della              
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.".                             
2) La voce n. 9 dell'elenco n. 5 allegato alla L.R. 28 aprile 1999,             
n. 6, citato alla nota 1) al presente articolo, concerne:                       
"Elenco n. 5 - Spese d'investimento di sviluppo                                 
omissis                                                                         
9 P.L.R.: Collegamento viario tra porto fluviale di  5.000.000.000              
     Pieve Saliceto e Cispadana                                                 
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citato            
alla nota 1) all'art. 3, e' il seguente:                                        
"Art. 13 bis -  Legge finanziaria regionale                                     
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,              
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a) il finanziamento dei programmi di settore con riferimento alle               
rispettive leggi settoriali di intervento;                                      
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei                       
finanziamenti gia' autorizzati in passato;                                      
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il             
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli           
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei            
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la                   
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle               
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i             
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla             
legge finanziaria dalla presente legge.                                         
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle                    
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento               
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle               
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti            
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche               
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente                
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".                                  
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 517 del 20/4/1999; oggetto consiliare n. 5209 (VI legislatura),              
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 298 in data 4/5/1999;                                                
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e            
Ambiente" in sede referente.                                                    
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.5 del             
30/6/1999, con relazione scritta del consigliere Ballarini;                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14/7/1999, atto            
n.177/99;                                                                       
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1220/4.1.16/C.G.              
del 6/8/1999.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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