REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 11

NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' RICETTIVA DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI PER L'OSPITALITA' "BED AND BREAKFAST"

          Art. 3                                                                
Adempimenti amministrativi                                                      
1. L'attivita' ricettiva "Bed and Breakfast" puo' essere intrapresa             
previa denuncia d'inizio attivita', ai sensi dell'art. 19 della Legge           
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, da inviare al Comune              
territorialmente competente.                                                    
2. L'esercizio dell'attivita' "Bed and Breakfast" non necessita di              
iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il                
commercio prevista dall'art. 5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217.              
3. Chi esercita l'attivita' ricettiva "Bed and Breakfast" e' tenuto             
altresi' a comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, al                 
Comune ed alla Provincia, il movimento degli ospiti ai fini della               
rilevazione statistica, ed entro l'1 ottobre di ogni anno, i prezzi             
minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attivita' con                    
validita' dall'1 gennaio dell'anno successivo.                                  
4. La Provincia sulla base di tale comunicazione redige annualmente             
l'elenco di attivita' ricettive "Bed and Breakfast", comprensivo dei            
prezzi praticati, ai fini dell'attivita' di informazione turistica,             
dandone comunicazione alla Regione. Copia di tale comunicazione deve            
essere esposta all'interno della struttura ricettiva.                           
5. La Provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini             
della conferma dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita'.                     
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,                     
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e             
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:              
"Art. 19                                                                        
1. In tuffi i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia               
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,               
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione            
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi           
della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, della Legge 29 giugno 1939, n.              
1497, e del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,           
dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda                      
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di             
legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino             
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o           
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di            
consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita'           
da parte dell'interessato alla pubblica Amministrazione competente,             
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,                
eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento             
di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta                   
all'Amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni               
dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e           
dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con                   
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il                   
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la                
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,                  
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta                
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli                      
dall'Amministrazione stessa.".                                                  
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217,                     
concernente Legge quadro per il turismo e interventi per il                     
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 5 - Imprese turistiche                                                    
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attivita' di gestione di            
strutture ricettive ed annessi servizi turistici.                               
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una           
sezione speciale del registro istituito ai sensi della Legge 11                 
giugno 1971, n. 426.                                                            
Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda           
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura                  
rispettivamente nella provinzia ove le imprese hanno sede legale.               
Il richiedente deve:                                                            
a) aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore                     
emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attivita'              
commerciale;                                                                    
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di                 
frequenza del richiedente;                                                      
c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo              
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto             
18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;                              
d) aver superato un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita'             
di impresa.                                                                     
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge              
esercitano le attivita' di cui al primo comma, hanno diritto ad                 
ottenere l'iscrizione su loro domanda.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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