LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 11
NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' RICETTIVA DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI PER L'OSPITALITA' "BED AND BREAKFAST"
Art. 3
Adempimenti amministrativi
1. L'attivita' ricettiva "Bed and Breakfast" puo' essere intrapresa
previa denuncia d'inizio attivita', ai sensi dell'art. 19 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, da inviare al Comune
territorialmente competente.
2. L'esercizio dell'attivita' "Bed and Breakfast" non necessita di
iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il
commercio prevista dall'art. 5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217.
3. Chi esercita l'attivita' ricettiva "Bed and Breakfast" e' tenuto
altresi' a comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, al
Comune ed alla Provincia, il movimento degli ospiti ai fini della
rilevazione statistica, ed entro l'1 ottobre di ogni anno, i prezzi
minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attivita' con
validita' dall'1 gennaio dell'anno successivo.
4. La Provincia sulla base di tale comunicazione redige annualmente
l'elenco di attivita' ricettive "Bed and Breakfast", comprensivo dei
prezzi praticati, ai fini dell'attivita' di informazione turistica,
dandone comunicazione alla Regione. Copia di tale comunicazione deve
essere esposta all'interno della struttura ricettiva.
5. La Provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini
della conferma dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita'.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:
"Art. 19
1. In tuffi i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, della Legge 29 giugno 1939, n.
1497, e del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di
legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di
consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita'
da parte dell'interessato alla pubblica Amministrazione competente,
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,
eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento
di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'Amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni
dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'Amministrazione stessa.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217,
concernente Legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e' il
seguente:
"Art. 5 - Imprese turistiche
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attivita' di gestione di
strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una
sezione speciale del registro istituito ai sensi della Legge 11
giugno 1971, n. 426.
Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
rispettivamente nella provinzia ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore
emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attivita'
commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di
frequenza del richiedente;
c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita'
di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
esercitano le attivita' di cui al primo comma, hanno diritto ad
ottenere l'iscrizione su loro domanda.".