REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95

          Art. 3                                                                
Concessione dell'uso del marchio                                                
1. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 e' concesso alle imprese:            
a) singole o associate che producono alimenti destinati al consumo              
umano;                                                                          
b) di trasformazione o commercializzazione che trasformano o                    
commercializzano alimenti destinati al consumo umano, che                       
sottoscrivano specifici contratti di coltivazione o di allevamento e            
vendita con imprese di cui alla lettera a).                                     
2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, il contratto               
deve:                                                                           
a) prevedere l'impegno da parte del soggetto di cui alla lettera b)             
del comma 1 all'utilizzo del marchio esclusivamente per le produzioni           
cui esso si riferisce e all'effettuazione dei necessari controlli               
sulla produzione;                                                               
b) comprendere l'impegno da parte di ciascun produttore alla                    
fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio, nonche' il loro             
impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna           
a consentire i controlli di cui all'articolo 6.                                 
3. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 e' concesso alle imprese             
che ne fanno richiesta sulla base delle procedure definite dalla                
Giunta regionale.                                                               
4. I soggetti di cui al comma 3 devono impegnarsi, all'atto della               
richiesta di concessione d'uso del marchio, a rispettare gli                    
specifici disciplinari previsti dall'articolo 5 e le disposizioni               
deliberate dalla Regione per l'applicazione della presente legge,               
nonche' a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo           
6.                                                                              
5. Ai sensi e per le finalita' indicate all'articolo 9, i soggetti di           
cui al comma 3 devono inoltre impegnarsi, all'atto della richiesta di           
concessione d'uso del marchio, a fornire alla Regione entro il                  
termine indicato nell'atto di concessione d'uso del marchio, una                
relazione contenente i dati consuntivi relativi alle annualita' nelle           
quali viene attuata la valorizzazione tramite il marchio collettivo             
regionale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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