REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE E DEI SOTTOCOMITATI PER SETTORE OMOGENEO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 4 SETTEMBRE 1981, N. 28, SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI

          Art. 3                                                                
1. Il Presidente del Comitato regionale e' eletto fra i componenti il           
medesimo.                                                                       
2. Risultera' eletto il candidato che riportera', nella prima                   
votazione, i tre quarti dei voti attribuiti al Comitato e, nelle                
successive, la maggioranza assoluta dei voti.                                   
3. Il Presidente e' coadiuvato da due Vice-presidenti, eletti dal               
Comitato con voto limitato ad uno, i quali, a turno o su designazione           
dello stesso Presidente, sostituiscono questi in caso di sua assenza            
od impedimento.                                                                 
4. Il Presidente e i Vice-presidenti rappresentano il Comitato, per             
quanto richiesto, nella Consulta agricola regionale istituita                   
dall'art. 14 della L.R. 15/97.                                                  
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 4                                                                         
Il testo dell'art. 14 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, concernente             
Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di                    
agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 14 - Consulta agricola regionale                                          
1. E' costituita la Consulta agricola regionale, presieduta                     
dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo             
delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni            
agricole professionali cooperative e sindacali maggiormente                     
rappresentative a livello regionale. In relazione ai temi oggetto di            
consultazione, la Consulta puo' essere integrata da un rappresentante           
dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria,                     
Artigianato e Agricoltura e da rappresentanti designati dagli                   
organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi                  
comprese le associazioni dei consumatori.                                       
2. La Consulta e' organo consultivo della Giunta regionale in ordine:           
a) alle linee generali di politica agricola;                                    
b) alle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali parte             
agricola;                                                                       
c) ai progetti di legge regionali interessanti il settore;                      
d) ai programmi di attivita' e di intervento e ai criteri e parametri           
di riparto dei finanziamenti relativi al settore;                               
e) alle direttive;                                                              
f) ad ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto                         
dall'Assessore competente.                                                      
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore             
della presente legge, disciplina le modalita' di funzionamento della            
Consulta.                                                                       
4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con                 
decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle                      
designazioni di cui al comma 1.                                                 
5. La partecipazione alla Consulta non comporta oneri a carico della            
Regione.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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