REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

     CAPO II                                                                    
Forme di cooperazione                                                           
          Art. 3                                                                
Forme di cooperazione                                                           
1. Le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale               
costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una                
forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi            
degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le              
funzioni amministrative spettanti ai Comuni relativamente ai servizi            
previsti al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:              
a) convenzione di cui all'art. 24 della Legge n. 142 del 1990 e                 
successive modifiche e integrazioni;                                            
b) consorzio di funzioni di cui all'art. 25 della Legge  n.142 del              
1990 e successive modifiche e integrazioni.                                     
2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai           
sensi della presente legge come "Agenzia di ambito per i servizi                
pubblici" e ha personalita' giuridica di diritto pubblico.                      
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i                
servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme               
sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi              
della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell'art. 24,              
comma 2 e dell'art. 25, comma 3 della Legge n. 142 del 1990. In ogni            
caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore,                
un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.                              
4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della               
forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione del             
loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente            
in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.                         
5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione            
delle Province che non puo' essere inferiore a quella derivante dal             
primo criterio previsto nel comma 4.                                            
6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali             
e' richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali                      
partecipanti alla forma di cooperazione fra cui rientra                         
necessariamente l'elezione del Presidente dell'Agenzia.                         
7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalita' per il              
concreto passaggio, dai Comuni alla forma di cooperazione, delle                
funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della              
presente legge, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali              
profili successori.                                                             
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Primo comma                                                                     
1) Il testo dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142                      
concernente Ordinamento delle autonomie locali e' il seguente:                  
"Art. 24 - Convenzioni                                                          
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi                    
determinati, i Comuni e le Province possono stipulare tra loro                  
apposite convenzioni.                                                           
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di               
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i            
reciproci obblighi e garanzie.                                                  
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o              
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie           
di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione                   
obbligatoria fra i Comuni e le Province, previa statuizione di un               
disciplinare-tipo.".                                                            
2) Il testo dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142                      
concernente Ordinamento delle autonomie locali e' il seguente:                  
"Art. 25 - Consorzi                                                             
1. I Comuni e le Province, per la gestione associata di uno o piu'              
servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire un consorzio               
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo           
23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri               
Enti pubblici, ivi comprese le Comunita' Montane, quando siano a cio'           
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.                         
2. A tal fine i rispettivi Consigli approvano a maggioranza assoluta            
dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente            
allo statuto del consorzio.                                                     
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le               
competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto              
dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del             
comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti                
aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve                
disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi             
consortili.                                                                     
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i                
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti            
legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del                 
consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti associati nella             
persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno             
con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla             
convenzione e dallo statuto.                                                    
5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva              
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.                                   
6. Tra gli stessi Comuni e Province non puo' essere costituito piu'             
di un consorzio.                                                                
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo'           
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di            
determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda                      
l'attuazione alle leggi regionali.                                              
7-bis. Ai consorzi che gestiscono attivita' aventi rilevanza                    
economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei             
servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto             
attiene alla finanza, alla contabilita' ed al regime fiscale, le                
norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si                  
applicano le norme dettate per gli Enti locali.".                               
3) Il testo del secondo comma dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990,           
n. 142 concernente Ordinamento delle autonomie locali e' riportato              
alla nota 1) al presente articolo.                                              
4) Il testo del terzo comma dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990,             
n. 142 concernente Ordinamento delle autonomie locali e' riportato              
alla nota 2) al presente articolo.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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