LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO II
Forme di cooperazione
Art. 3
Forme di cooperazione
1. Le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale
costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una
forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi
degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le
funzioni amministrative spettanti ai Comuni relativamente ai servizi
previsti al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:
a) convenzione di cui all'art. 24 della Legge n. 142 del 1990 e
successive modifiche e integrazioni;
b) consorzio di funzioni di cui all'art. 25 della Legge n.142 del
1990 e successive modifiche e integrazioni.
2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai
sensi della presente legge come "Agenzia di ambito per i servizi
pubblici" e ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i
servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme
sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi
della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell'art. 24,
comma 2 e dell'art. 25, comma 3 della Legge n. 142 del 1990. In ogni
caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore,
un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.
4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della
forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione del
loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente
in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.
5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione
delle Province che non puo' essere inferiore a quella derivante dal
primo criterio previsto nel comma 4.
6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali
e' richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali
partecipanti alla forma di cooperazione fra cui rientra
necessariamente l'elezione del Presidente dell'Agenzia.
7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalita' per il
concreto passaggio, dai Comuni alla forma di cooperazione, delle
funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della
presente legge, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali
profili successori.
NOTE ALL'ART. 3
Primo comma
1) Il testo dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
concernente Ordinamento delle autonomie locali e' il seguente:
"Art. 24 - Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, i Comuni e le Province possono stipulare tra loro
apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie
di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra i Comuni e le Province, previa statuizione di un
disciplinare-tipo.".
2) Il testo dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
concernente Ordinamento delle autonomie locali e' il seguente:
"Art. 25 - Consorzi
1. I Comuni e le Province, per la gestione associata di uno o piu'
servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo
23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri
Enti pubblici, ivi comprese le Comunita' Montane, quando siano a cio'
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi Consigli approvano a maggioranza assoluta
dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente
allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le
competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto
dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del
comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti
aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve
disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi
consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti
legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del
consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti associati nella
persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi Comuni e Province non puo' essere costituito piu'
di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo'
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di
determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda
l'attuazione alle leggi regionali.
7-bis. Ai consorzi che gestiscono attivita' aventi rilevanza
economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei
servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto
attiene alla finanza, alla contabilita' ed al regime fiscale, le
norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si
applicano le norme dettate per gli Enti locali.".
3) Il testo del secondo comma dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990,
n. 142 concernente Ordinamento delle autonomie locali e' riportato
alla nota 1) al presente articolo.
4) Il testo del terzo comma dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990,
n. 142 concernente Ordinamento delle autonomie locali e' riportato
alla nota 2) al presente articolo.