REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

          Art. 2                                                                
Disposizioni generali                                                           
1. La Regione, in concorso con gli Enti locali, definisce la                    
programmazione regionale e contribuisce alla definizione dei                    
programmi nazionali delle attivita' di spettacolo, favorisce il                 
consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e promuove           
nuove attivita' e la circuitazione degli spettacoli.                            
2. La Regione e gli Enti locali concorrono, nell'ambito delle proprie           
competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione,                     
promozione, produzione e sviluppo delle attivita' di spettacolo,                
anche in relazione a finalita' turistiche ed educative.                         
3. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura                
dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni              
con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed                      
internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.                 
4. La Regione concorre altresi', nell'ambito della Conferenza                   
unificata di cui all'art. 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, a                  
definire i requisiti della formazione degli operatori dello                     
spettacolo.                                                                     
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 4                                                                         
Il testo dell'art. 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, concernente               
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza                  
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i               
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei                 
comuni, con la Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali, e' il               
seguente:                                                                       
"8. Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali e Conferenza                    
unificata                                                                       
1. La Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali e' unificata per le           
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle                   
province, dei comuni e delle Comunita' Montane, con la Conferenza               
Stato-Regioni.                                                                  
2. La Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali e' presieduta dal             
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro           
dell'Interno o dal Ministro per gli Affari regionali; ne fanno parte            
altresi' il Ministro del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione           
economica, il Ministro delle Finanze, il Ministro dei Lavori                    
pubblici, il Ministro della Sanita', il Presidente dell'Associazione            
nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il Presidente dell'Unione                 
Province d'Italia - UPI ed il Presidente dell'Unione nazionale                  
Comuni, Comunita' ed Enti Montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre               
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di Provincia           
designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI                 
cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della               
Legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati              
altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di Amministrazioni             
statati, locali o di Enti pubblici.                                             
3. La Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali e' convocata almeno           
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il Presidente ne ravvisi la           
necessita' o qualora ne faccia richiesta il Presidente dell'ANCI,               
dell'UPI o dell'UNCEM.                                                          
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal                   
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal            
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro            
per gli Affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal              
Ministro dell'Interno.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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